Art. 7 
 
            Specie non soggette a limitazioni di raccolta 
 
    1. E' consentita la raccolta ad uso  familiare,  commestibile  od
officinale  delle  specie  di  flora  spontanea   autoctona   incluse
nell'allegato E. 
    2. L'eventuale raccolta ad uso commerciale delle specie di cui al
comma  1  e'  subordinata  a   specifica   autorizzazione   personale
rilasciata dal  dirigente  della  struttura  competente,  sentita  la
stazione forestale competente per territorio.