Art. 7 Specie non soggette a limitazioni di raccolta 1. E' consentita la raccolta ad uso familiare, commestibile od officinale delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato E. 2. L'eventuale raccolta ad uso commerciale delle specie di cui al comma 1 e' subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio.