Art. 8 
 
                  Modalita' di raccolta e trasporto 
 
    1. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona  incluse
negli allegati B, D ed E di cui si utilizzano  le  parti  aeree  deve
essere fatta mediante falcetti, forbici  o  altri  simili  arnesi  da
taglio. 
    2. Per la raccolta delle  specie  di  flora  spontanea  autoctona
incluse nell'allegato C e' vietato l'uso di rastrelli o uncini. 
    3. Il trasporto delle  specie  incluse  negli  allegati  D  ed  E
raccolte ad uso commerciale e' subordinato a specifica autorizzazione
personale  rilasciata  dalla  stazione   forestale   competente   per
territorio,  contenente  l'indicazione  delle  singole  specie,   dei
quantitativi, del luogo di provenienza e di destinazione, del  giorno
e delle ore nei quali e' consentito effettuare il trasporto. 
    4. Chiunque trasporti quantita' di flora spontanea  autoctona  di
cui al presente articolo  proveniente  da  acquisto  deve  essere  in
possesso di idonea documentazione giustificativa.