Art. 8 Modalita' di raccolta e trasporto 1. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse negli allegati B, D ed E di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici o altri simili arnesi da taglio. 2. Per la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C e' vietato l'uso di rastrelli o uncini. 3. Il trasporto delle specie incluse negli allegati D ed E raccolte ad uso commerciale e' subordinato a specifica autorizzazione personale rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio, contenente l'indicazione delle singole specie, dei quantitativi, del luogo di provenienza e di destinazione, del giorno e delle ore nei quali e' consentito effettuare il trasporto. 4. Chiunque trasporti quantita' di flora spontanea autoctona di cui al presente articolo proveniente da acquisto deve essere in possesso di idonea documentazione giustificativa.