Art. 9 Introduzioni e reintroduzioni 1. E' vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone o aliene negli ambienti naturali. In caso di operazioni di rimboschimento di particolare complessita', effettuate dalla struttura regionale competente in materia di foreste o da privati autorizzati, puo' essere ammessa l'introduzione di specie forestali alloctone o aliene. 2. La Giunta regionale puo' adottare eventuali misure incentivanti l'eradicazione delle specie vegetali alloctone o aliene incluse nell'allegato F. 3. Qualsiasi reintroduzione di specie vegetali autoctone nel territorio regionale, finalizzata alla conservazione della biodiversita', e' subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura competente, sulla base di un progetto redatto e attuato da personale tecnico qualificato in materia, in conformita' a quanto disposto da leggi, regolamenti o discipline di settore comunitarie, statali o regionali, ovvero a trattati internazionali in materia di conservazione.