Art. 9 
 
                    Introduzioni e reintroduzioni 
 
    1. E' vietata  l'introduzione  di  specie  vegetali  alloctone  o
aliene  negli  ambienti  naturali.   In   caso   di   operazioni   di
rimboschimento  di   particolare   complessita',   effettuate   dalla
struttura regionale competente in materia di  foreste  o  da  privati
autorizzati, puo' essere ammessa l'introduzione di  specie  forestali
alloctone o aliene. 
    2.  La  Giunta   regionale   puo'   adottare   eventuali   misure
incentivanti l'eradicazione delle specie vegetali alloctone o  aliene
incluse nell'allegato F. 
    3. Qualsiasi reintroduzione  di  specie  vegetali  autoctone  nel
territorio   regionale,   finalizzata   alla   conservazione    della
biodiversita', e' subordinata a specifica  autorizzazione  rilasciata
dal dirigente della struttura competente, sulla base di  un  progetto
redatto e attuato da personale tecnico  qualificato  in  materia,  in
conformita' a quanto disposto da leggi, regolamenti o  discipline  di
settore  comunitarie,  statali  o  regionali,   ovvero   a   trattati
internazionali in materia di conservazione.