(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 
                      n. 5 del 2 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1.  Con  il  presente  regolamento,  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, in attuazione degli articoli 138,  comma  11,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), e 7 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione,
per l'anno 2007, del sistema normativo  regionale.  Modificazioni  di
leggi  regionali  e  altre  disposizioni),  disciplina  la  guida   e
l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione: 
      a) al Corpo valdostano dei vigili del fuoco; 
      b)  al  Corpo  forestale  della  Valle  d'Aosta,   di   seguito
denominato Corpo forestale; 
      c) alla struttura regionale competente in materia di protezione
civile e alle associazioni di volontariato operanti nel  campo  della
protezione civile convenzionate con la  Regione,  limitatamente,  con
riguardo a quest'ultime, ai veicoli individuati con provvedimento del
dirigente della medesima struttura.