(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Con il presente regolamento, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in attuazione degli articoli 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 7 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), disciplina la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione: a) al Corpo valdostano dei vigili del fuoco; b) al Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale; c) alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e alle associazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile convenzionate con la Regione, limitatamente, con riguardo a quest'ultime, ai veicoli individuati con provvedimento del dirigente della medesima struttura.