Art. 10 Rilascio della patente di servizio 1. La domanda per il rilascio della patente di servizio deve essere presentata alla struttura regionale competente corredata della seguente documentazione: a) copia della patente di guida ordinaria o della patente nautica ordinaria in corso di validita'; b) una fotografia in formato tessera del richiedente; c) certificato medico rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, qualora il richiedente non sia titolare di patente di guida ordinaria o patente nautica ordinaria.