Art. 10 
 
                 Rilascio della patente di servizio 
 
    1. La domanda per il rilascio  della  patente  di  servizio  deve
essere presentata alla struttura regionale competente corredata della
seguente documentazione: 
      a) copia della patente  di  guida  ordinaria  o  della  patente
nautica ordinaria in corso di validita'; 
      b) una fotografia in formato tessera del richiedente; 
      c) certificato medico rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 1, qualora il richiedente non sia titolare di patente di  guida
ordinaria o patente nautica ordinaria.