Art. 11 Corsi di formazione e di aggiornamento 1. Al fine del rilascio della patente di servizio, gli interessati che non siano in possesso della corrispondente patente di guida ordinaria devono frequentare un corso di formazione il cui programma e' approvato con provvedimento del dirigente competente e superare il relativo esame di idoneita' finale. 2. Tutti i corsi di formazione di cui al presente regolamento regionale sono tenuti da insegnanti e da istruttori, rispettivamente per la parte teorica e la parte pratica, nominati dal dirigente competente tra gli iscritti nell'albo di cui all'articolo 14. 3. Per l'insegnamento di specifiche materie il dirigente competente puo' individuare formatori non iscritti all'albo di cui all'articolo 14. 4. Gli insegnanti e gli istruttori di cui al comma 2 svolgono inoltre i corsi di abilitazione per nuovi istruttori e insegnanti. 5. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta scuola guida ai sensi degli articoli 122, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e 334, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 6. Durante le esercitazioni pratiche di guida, gli interessati sono autorizzati a condurre veicoli o imbarcazioni della categoria corrispondente alla patente di servizio che intendono conseguire, purche' siano muniti di attestato di iscrizione al corso di formazione e le esercitazioni siano effettuate con un istruttore o con personale in possesso di patente di servizio della corrispondente categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure di patente di categoria superiore. 7. Al fine di garantire un'effettiva preparazione dei soggetti titolari di patenti di servizio, degli insegnanti e degli istruttori, ciascun dirigente competente puo' stabilire, con proprio provvedimento, l'organizzazione di corsi di aggiornamento e definire le relative modalita' di svolgimento. 8. Il dirigente competente favorisce la partecipazione del personale interessato ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da altre strutture regionali, limitatamente ai posti disponibili e compatibilmente con i programmi proposti.