Art. 11 
 
               Corsi di formazione e di aggiornamento 
 
    1.  Al  fine  del  rilascio  della  patente  di   servizio,   gli
interessati che non siano in possesso della corrispondente patente di
guida ordinaria devono frequentare un  corso  di  formazione  il  cui
programma e' approvato con provvedimento del dirigente  competente  e
superare il relativo esame di idoneita' finale. 
    2. Tutti i corsi di formazione di  cui  al  presente  regolamento
regionale sono tenuti da insegnanti e da istruttori,  rispettivamente
per la parte teorica e  la  parte  pratica,  nominati  dal  dirigente
competente tra gli iscritti nell'albo di cui all'articolo 14. 
    3.  Per  l'insegnamento  di  specifiche  materie   il   dirigente
competente puo' individuare formatori non iscritti  all'albo  di  cui
all'articolo 14. 
    4. Gli insegnanti e gli istruttori di cui  al  comma  2  svolgono
inoltre i corsi di abilitazione per nuovi istruttori e insegnanti. 
    5. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere
muniti di apposito contrassegno recante la scritta  scuola  guida  ai
sensi degli articoli 122, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e  334,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada). 
    6. Durante le esercitazioni pratiche di  guida,  gli  interessati
sono autorizzati a condurre veicoli o  imbarcazioni  della  categoria
corrispondente alla patente di  servizio  che  intendono  conseguire,
purche'  siano  muniti  di  attestato  di  iscrizione  al  corso   di
formazione e le esercitazioni siano effettuate con  un  istruttore  o
con personale in possesso di patente di servizio della corrispondente
categoria, conseguita da almeno dieci  anni,  oppure  di  patente  di
categoria superiore. 
    7. Al fine di garantire un'effettiva  preparazione  dei  soggetti
titolari di patenti di servizio, degli insegnanti e degli istruttori,
ciascun   dirigente   competente   puo'   stabilire,   con    proprio
provvedimento, l'organizzazione di corsi di aggiornamento e  definire
le relative modalita' di svolgimento. 
    8.  Il  dirigente  competente  favorisce  la  partecipazione  del
personale interessato ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
organizzati da altre  strutture  regionali,  limitatamente  ai  posti
disponibili e compatibilmente con i programmi proposti.