Art. 12 Esami di idoneita' 1. Agli esami di idoneita' per il conseguimento della patente di servizio sono ammessi coloro che hanno frequentato le lezioni teoriche e che hanno effettuato le ore di guida previste nel programma del corso di formazione. 2. L'esame di idoneita' consiste in: a) una prova teorica; b) una prova pratica di guida del veicolo o dell'imbarcazione appartenenti alla categoria di patente di servizio che si intende conseguire. I veicoli impiegati in tale prova possono non essere dotati del doppio comando; c) una prova pratica di utilizzo delle apparecchiature e delle installazioni fisse posizionate sui veicoli o sulle imbarcazioni appartenenti alla categoria di patente di servizio che si intende conseguire. 3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 2, i voti sono espressi in decimi. Il candidato consegue l'idoneita' alla guida qualora riporti una votazione complessiva non inferiore a sette decimi e, per ciascuna prova, una votazione non inferiore a sei decimi. 4. I candidati che non hanno superato una o piu' prove d'esame sono dichiarati non idonei alla guida e possono ripetere le prove se sono trascorsi almeno trenta giorni dalla data del precedente esame. 5. Il dirigente competente rilascia ai soggetti idonei la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni appartenenti alla corrispondente categoria. 6. Qualora la prova di cui al comma 2, lettera a), si svolga in forma scritta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento).