Art. 12 
 
                         Esami di idoneita' 
 
    1. Agli esami di idoneita' per il conseguimento della patente  di
servizio  sono  ammessi  coloro  che  hanno  frequentato  le  lezioni
teoriche e  che  hanno  effettuato  le  ore  di  guida  previste  nel
programma del corso di formazione. 
    2. L'esame di idoneita' consiste in: 
      a) una prova teorica; 
      b) una prova pratica di guida del veicolo  o  dell'imbarcazione
appartenenti alla categoria di patente di  servizio  che  si  intende
conseguire. I veicoli impiegati in  tale  prova  possono  non  essere
dotati del doppio comando; 
      c) una prova pratica di utilizzo delle apparecchiature e  delle
installazioni fisse posizionate  sui  veicoli  o  sulle  imbarcazioni
appartenenti alla categoria di patente di  servizio  che  si  intende
conseguire. 
    3. Per ciascuna delle prove di  cui  al  comma  2,  i  voti  sono
espressi in decimi. Il  candidato  consegue  l'idoneita'  alla  guida
qualora riporti una  votazione  complessiva  non  inferiore  a  sette
decimi e, per ciascuna prova,  una  votazione  non  inferiore  a  sei
decimi. 
    4. I candidati che non hanno superato una o  piu'  prove  d'esame
sono dichiarati non idonei alla guida e possono ripetere le prove  se
sono trascorsi almeno trenta giorni dalla data del precedente esame. 
    5. Il dirigente competente rilascia ai soggetti idonei la patente
di  servizio  abilitante  alla  guida  di  veicoli   o   imbarcazioni
appartenenti alla corrispondente categoria. 
    6. Qualora la prova di cui al comma 2, lettera a), si  svolga  in
forma scritta, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  8
della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni  in  materia
di disturbi specifici di apprendimento).