Art. 13 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di servizio e' nominata con provvedimento del dirigente competente ed e' composta: a) dal dirigente competente, o suo sostituto, che la presiede; b) da almeno due istruttori o insegnanti iscritti all'albo di cui all'articolo 14. 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente.