Art. 13 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice per il conseguimento della patente
di servizio e' nominata con provvedimento del dirigente competente ed
e' composta: 
      a) dal dirigente competente, o suo sostituto, che la presiede; 
      b) da almeno due istruttori o insegnanti iscritti  all'albo  di
cui all'articolo 14. 
    2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un  dipendente  della
struttura regionale competente.