Art. 14 Albo 1. Presso la struttura regionale competente in materia di motorizzazione civile e' istituito l'albo degli insegnanti e degli istruttori di guida abilitati alla formazione teorica e pratica per il conseguimento delle patenti di servizio. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti per l'iscrizione, le modalita' di articolazione e di aggiornamento dell'albo e ogni altro aspetto inerente alle modalita' di tenuta del medesimo. 3. Fino all'istituzione dell'albo di cui al comma 1, le strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi: a) di istruttori e di insegnanti abilitati dalle medesime strutture; b) di insegnanti e di istruttori di scuola guida; c) di istruttori militari di guida; d) di formatori di guida della Croce Rossa Italiana; e) di istruttori di guida fuori strada; f) di formatori individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 3.