Art. 14 
 
                                Albo 
 
    1.  Presso  la  struttura  regionale  competente  in  materia  di
motorizzazione civile e' istituito l'albo degli  insegnanti  e  degli
istruttori di guida abilitati alla formazione teorica e  pratica  per
il conseguimento delle patenti di servizio. 
    2. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  definisce  i
requisiti per  l'iscrizione,  le  modalita'  di  articolazione  e  di
aggiornamento dell'albo e ogni altro aspetto inerente alle  modalita'
di tenuta del medesimo. 
    3. Fino all'istituzione dell'albo di cui al comma 1, le strutture
regionali di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi: 
      a) di istruttori  e  di  insegnanti  abilitati  dalle  medesime
strutture; 
      b) di insegnanti e di istruttori di scuola guida; 
      c) di istruttori militari di guida; 
      d) di formatori di guida della Croce Rossa Italiana; 
      e) di istruttori di guida fuori strada; 
      f) di formatori individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 3.