Art. 15 
 
            Accertamento dei requisiti fisici e psichici 
 
    1.  Il  rilascio  della  patente  di  servizio   e'   subordinato
all'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  fisici  e   psichici
previsti dalla normativa vigente per il rilascio della corrispondente
patente di guida ordinaria  e  nautica  ordinaria,  risultante  dalla
certificazione  di  cui  all'articolo  119  del  d.lgs.  285/1992   e
all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti  29  luglio  2008,  n.  146  (Regolamento   di   attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il codice della nautica di diporto). 
    2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici
qualora l'interessato sia titolare di corrispondente patente di guida
ordinaria o di patente nautica ordinaria, in corso di validita'. 
    3.  Qualora   circostanze   oggettive   facciano   presumere   un
peggioramento della condizione fisica o psichica del  titolare  della
patente di  servizio,  il  dirigente  competente  puo'  disporre,  in
qualsiasi momento, accertamenti medico-legali.