Art. 15 Accertamento dei requisiti fisici e psichici 1. Il rilascio della patente di servizio e' subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa vigente per il rilascio della corrispondente patente di guida ordinaria e nautica ordinaria, risultante dalla certificazione di cui all'articolo 119 del d.lgs. 285/1992 e all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica di diporto). 2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici qualora l'interessato sia titolare di corrispondente patente di guida ordinaria o di patente nautica ordinaria, in corso di validita'. 3. Qualora circostanze oggettive facciano presumere un peggioramento della condizione fisica o psichica del titolare della patente di servizio, il dirigente competente puo' disporre, in qualsiasi momento, accertamenti medico-legali.