Art. 16 
 
                        Elenco dei conducenti 
 
    1. Presso ciascuna struttura regionale  competente  e'  istituito
l'elenco dei soggetti in possesso della patente di servizio. 
    2. Per ogni soggetto iscritto nell'elenco di cui al comma 1, sono
riportate le seguenti informazioni: 
      a) il numero della patente e la data di rilascio; 
      b) il tipo di abilitazione cui la patente si riferisce; 
      c) l'indicazione del rilascio della patente  tramite  esame  di
idoneita' o mediante conversione, per corrispondenza,  della  patente
di guida ordinaria; 
      d) le prescrizioni tecniche, le limitazioni  e  le  restrizioni
alla guida; 
      e) le conferme di validita' della patente a seguito di rinnovo; 
      f) i sinistri verificatisi nel corso di validita' della patente
nonche' le sospensioni, le revoche e le revisioni della medesima.