Art. 16 Elenco dei conducenti 1. Presso ciascuna struttura regionale competente e' istituito l'elenco dei soggetti in possesso della patente di servizio. 2. Per ogni soggetto iscritto nell'elenco di cui al comma 1, sono riportate le seguenti informazioni: a) il numero della patente e la data di rilascio; b) il tipo di abilitazione cui la patente si riferisce; c) l'indicazione del rilascio della patente tramite esame di idoneita' o mediante conversione, per corrispondenza, della patente di guida ordinaria; d) le prescrizioni tecniche, le limitazioni e le restrizioni alla guida; e) le conferme di validita' della patente a seguito di rinnovo; f) i sinistri verificatisi nel corso di validita' della patente nonche' le sospensioni, le revoche e le revisioni della medesima.