Art. 17 Autorizzazioni temporanee speciali 1. Il dirigente competente puo', in caso di motivata necessita', rilasciare speciali autorizzazioni temporanee nominative alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni in dotazione alla struttura regionale di competenza a soggetti titolari di patente di guida ordinaria, nel rispetto delle corrispondenze di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1. Lo stesso dirigente provvede inoltre alla sospensione e alla revoca delle predette autorizzazioni ai sensi degli articoli 19 e 20. 2. Presso ciascuna struttura regionale competente e' istituito l'elenco dei soggetti in possesso delle autorizzazioni di cui al comma 1.