Art. 17 
 
                 Autorizzazioni temporanee speciali 
 
    1. Il dirigente competente puo', in caso di motivata  necessita',
rilasciare speciali autorizzazioni temporanee nominative  alla  guida
dei  veicoli  o  delle  imbarcazioni  in  dotazione  alla   struttura
regionale di competenza a  soggetti  titolari  di  patente  di  guida
ordinaria, nel rispetto delle corrispondenze di cui agli articoli  5,
comma 1, 7, comma 1, e 9,  comma  1.  Lo  stesso  dirigente  provvede
inoltre alla sospensione e alla revoca delle predette  autorizzazioni
ai sensi degli articoli 19 e 20. 
    2. Presso ciascuna struttura regionale  competente  e'  istituito
l'elenco dei soggetti in possesso  delle  autorizzazioni  di  cui  al
comma 1.