Art. 18 
 
            Validita' e rinnovo della patente di servizio 
 
    1.  La  patente  di  servizio  ha  la  stessa   validita'   della
corrispondente patente di guida ordinaria. 
    2. La patente di servizio di sesta categoria ha una validita'  di
dieci anni dalla data del rilascio. 
    3. Ai fini del rinnovo della patente di  servizio,  l'interessato
deve presentare alla struttura regionale competente una  copia  della
patente di guida ordinaria rinnovata oppure una copia del certificato
medico rilasciato per il rinnovo della medesima.  Il  titolare  della
sola patente  di  servizio  deve  presentare  il  certificato  medico
richiesto per  il  rinnovo  della  corrispondente  patente  di  guida
ordinaria. La conferma di validita'  della  patente  di  servizio  e'
comprovata mediante l'emissione di un nuovo documento aggiornato. 
    4. Ai fini  del  rinnovo  della  patente  di  servizio  di  sesta
categoria, l'interessato deve superare una prova pratica di  guida  o
di utilizzo del mezzo. 
    5. Il titolare della patente di servizio  deve  comunicare  senza
ritardo al dirigente competente ogni modificazione intervenuta  sulla
patente di guida ordinaria. 
    6. La patente di servizio consente la guida all'estero solo se il
titolare  e'  in  possesso  della  corrispondente  patente  di  guida
ordinaria.