Art. 18 Validita' e rinnovo della patente di servizio 1. La patente di servizio ha la stessa validita' della corrispondente patente di guida ordinaria. 2. La patente di servizio di sesta categoria ha una validita' di dieci anni dalla data del rilascio. 3. Ai fini del rinnovo della patente di servizio, l'interessato deve presentare alla struttura regionale competente una copia della patente di guida ordinaria rinnovata oppure una copia del certificato medico rilasciato per il rinnovo della medesima. Il titolare della sola patente di servizio deve presentare il certificato medico richiesto per il rinnovo della corrispondente patente di guida ordinaria. La conferma di validita' della patente di servizio e' comprovata mediante l'emissione di un nuovo documento aggiornato. 4. Ai fini del rinnovo della patente di servizio di sesta categoria, l'interessato deve superare una prova pratica di guida o di utilizzo del mezzo. 5. Il titolare della patente di servizio deve comunicare senza ritardo al dirigente competente ogni modificazione intervenuta sulla patente di guida ordinaria. 6. La patente di servizio consente la guida all'estero solo se il titolare e' in possesso della corrispondente patente di guida ordinaria.