Art. 19 
 
                Sospensione della patente di servizio 
 
    1. Il dirigente competente puo'  disporre  la  sospensione  della
patente di servizio, su iniziativa o segnalazione delle autorita'  di
pubblica sicurezza, quando il titolare della medesima, in servizio di
emergenza, abbia cagionato danni a  persone  o  cose  per  imperizia,
negligenza, imprudenza, inosservanza delle norme sulla  conduzione  o
sull'impiego dei veicoli per gravi infrazioni al d.lgs. 285/1992.  In
tali casi, il periodo di sospensione della patente  di  servizio  non
puo' superare la durata massima di un anno. 
    2. Il dirigente competente puo'  disporre  la  sospensione  della
patente di servizio quando il titolare, non in servizio di emergenza,
incorra nella violazione di una delle disposizioni di cui al titolo V
del d.lgs. 285/1992  e  del  d.p.r.  495/1992,  per  il  periodo  ivi
stabilito. 
    3. Il dirigente competente puo'  disporre  la  sospensione  della
patente di servizio, per il corrispondente periodo, ogni qualvolta e'
sospesa la patente di guida ordinaria, ai sensi dell'articolo 129 del
d.lgs.  285/1992,  o  la  patente   nautica   ordinaria,   ai   sensi
dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti 146/2008. A tal fine, il titolare della patente di servizio
deve comunicare immediatamente l'avvenuta sospensione  della  patente
di guida ordinaria o della patente  nautica  ordinaria  al  dirigente
competente, indicando gli estremi del relativo provvedimento. 
    4. Il dirigente competente puo' disporre, inoltre, la sospensione
della patente di servizio in caso di  sospensione  dal  servizio  del
titolare o di perdita temporanea dei prescritti  requisiti  fisici  e
psichici. 
    5. La sospensione della  patente  di  servizio  comporta  per  il
titolare l'obbligo di consegnarla, entro dieci giorni dalla  notifica
del relativo provvedimento, alla struttura regionale competente,  che
ne cura la custodia. 
    6. Decorso il periodo  di  sospensione,  il  titolare,  prima  di
rientrarne in possesso,  puo'  essere  sottoposto  agli  accertamenti
tecnici, fisici o psichici disposti dal dirigente competente.