Art. 19 Sospensione della patente di servizio 1. Il dirigente competente puo' disporre la sospensione della patente di servizio, su iniziativa o segnalazione delle autorita' di pubblica sicurezza, quando il titolare della medesima, in servizio di emergenza, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle norme sulla conduzione o sull'impiego dei veicoli per gravi infrazioni al d.lgs. 285/1992. In tali casi, il periodo di sospensione della patente di servizio non puo' superare la durata massima di un anno. 2. Il dirigente competente puo' disporre la sospensione della patente di servizio quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle disposizioni di cui al titolo V del d.lgs. 285/1992 e del d.p.r. 495/1992, per il periodo ivi stabilito. 3. Il dirigente competente puo' disporre la sospensione della patente di servizio, per il corrispondente periodo, ogni qualvolta e' sospesa la patente di guida ordinaria, ai sensi dell'articolo 129 del d.lgs. 285/1992, o la patente nautica ordinaria, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 146/2008. A tal fine, il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente l'avvenuta sospensione della patente di guida ordinaria o della patente nautica ordinaria al dirigente competente, indicando gli estremi del relativo provvedimento. 4. Il dirigente competente puo' disporre, inoltre, la sospensione della patente di servizio in caso di sospensione dal servizio del titolare o di perdita temporanea dei prescritti requisiti fisici e psichici. 5. La sospensione della patente di servizio comporta per il titolare l'obbligo di consegnarla, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, alla struttura regionale competente, che ne cura la custodia. 6. Decorso il periodo di sospensione, il titolare, prima di rientrarne in possesso, puo' essere sottoposto agli accertamenti tecnici, fisici o psichici disposti dal dirigente competente.