Art. 2 Competenze 1. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 4/2007, la struttura regionale competente in materia di motorizzazione civile assicura il raccordo e il coordinamento tra le strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, svolgendo le relative funzioni amministrative e tecniche, come definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 2. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni resta assicurato dalle strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna limitatamente agli ambiti di competenza.