Art. 2 
 
                             Competenze 
 
    1. Ai sensi dell'articolo  7  della  l.r.  4/2007,  la  struttura
regionale competente in materia di motorizzazione civile assicura  il
raccordo e  il  coordinamento  tra  le  strutture  regionali  di  cui
all'articolo   1,   comma   1,   svolgendo   le   relative   funzioni
amministrative e tecniche, come definite dalla Giunta  regionale  con
propria deliberazione. 
    2. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui  al  comma
1,  l'esercizio  delle  funzioni  resta  assicurato  dalle  strutture
regionali di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna limitatamente agli
ambiti di competenza.