Art. 20 
 
          Revoca e declassamento della patente di servizio 
 
    1. Il dirigente competente dispone la  revoca  della  patente  di
servizio qualora  il  titolare  della  medesima  cessi  dal  servizio
attivo, non faccia piu' parte di un'associazione di  volontariato  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), oppure quando vengano  meno,
con carattere permanente, i prescritti requisiti fisici e psichici. 
    2. Il dirigente competente  dispone,  inoltre,  la  revoca  della
patente di servizio qualora al titolare della patente di servizio sia
stata revocata la patente di guida ordinaria ai  sensi  dell'articolo
130-bis del d.lgs. 285/1992. 
    3. Nel caso di reiterazione delle infrazioni di cui  all'articolo
19, commi 1 e 2, la patente di servizio puo' essere revocata. In  tal
caso, la nuova patente di servizio  puo'  essere  rilasciata  decorsi
almeno due anni  dall'adozione  del  provvedimento  di  revoca  e  il
dirigente competente puo' disporre  accertamenti  tecnici,  fisici  o
psichici, anche nel caso in cui  la  nuova  patente  di  servizio  e'
richiesta mediante conversione, per corrispondenza, della patente  di
guida ordinaria. 
    4. La revoca della patente di servizio comporta per  il  titolare
l'obbligo di consegnarla,  entro  dieci  giorni  dalla  notifica  del
relativo provvedimento, alla struttura regionale competente,  che  ne
cura la distruzione. 
    5. Qualora vengano meno i motivi che hanno determinato l'adozione
del provvedimento di revoca, l'interessato puo' acquisire  una  nuova
patente, a condizione che sia in possesso  dei  prescritti  requisiti
fisici e psichici. 
    6. Il dirigente competente puo' rilasciare al titolare di patente
di servizio che non sia piu'  in  possesso  dei  requisiti  fisici  o
psichici richiesti una patente di categoria inferiore,  a  condizione
che sussistano i requisiti fisici e  psichici  richiesti  per  quella
categoria. 
    7.  Il  titolare  di  patente   di   servizio   deve   comunicare
immediatamente  al  dirigente  competente  l'eventuale  declassamento
della propria patente di guida ordinaria.