Art. 20 Revoca e declassamento della patente di servizio 1. Il dirigente competente dispone la revoca della patente di servizio qualora il titolare della medesima cessi dal servizio attivo, non faccia piu' parte di un'associazione di volontariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), oppure quando vengano meno, con carattere permanente, i prescritti requisiti fisici e psichici. 2. Il dirigente competente dispone, inoltre, la revoca della patente di servizio qualora al titolare della patente di servizio sia stata revocata la patente di guida ordinaria ai sensi dell'articolo 130-bis del d.lgs. 285/1992. 3. Nel caso di reiterazione delle infrazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, la patente di servizio puo' essere revocata. In tal caso, la nuova patente di servizio puo' essere rilasciata decorsi almeno due anni dall'adozione del provvedimento di revoca e il dirigente competente puo' disporre accertamenti tecnici, fisici o psichici, anche nel caso in cui la nuova patente di servizio e' richiesta mediante conversione, per corrispondenza, della patente di guida ordinaria. 4. La revoca della patente di servizio comporta per il titolare l'obbligo di consegnarla, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, alla struttura regionale competente, che ne cura la distruzione. 5. Qualora vengano meno i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca, l'interessato puo' acquisire una nuova patente, a condizione che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici. 6. Il dirigente competente puo' rilasciare al titolare di patente di servizio che non sia piu' in possesso dei requisiti fisici o psichici richiesti una patente di categoria inferiore, a condizione che sussistano i requisiti fisici e psichici richiesti per quella categoria. 7. Il titolare di patente di servizio deve comunicare immediatamente al dirigente competente l'eventuale declassamento della propria patente di guida ordinaria.