Art. 21 
 
                          Immatricolazione 
 
    1. L'immatricolazione dei veicoli di  servizio  e'  disposta  dal
dirigente  competente  a  seguito  dell'acquisizione  della  seguente
documentazione: 
      a)  dichiarazione  di  conformita'  del  veicolo  omologato   o
certificato di conformita' CE  del  costruttore  o,  in  alternativa,
certificato di approvazione di cui  all'articolo  76,  comma  1,  del
d.lgs. 285/1992; 
      b) certificato d'origine completo dei dati tecnici e  attestato
di corretta esecuzione dell'allestimento secondo  le  indicazioni  di
montaggio della casa costruttrice dell'autotelaio, solo nel  caso  di
autotelaio  allestito  o  trasformato  da  costruttore  diverso   dal
costruttore dell'autotelaio originale; 
      c)  copia  dell'atto  di  omologazione  completo  delle  schede
tecniche contenenti tutte le caratteristiche  tecniche  del  veicolo,
conforme  ai   modelli   rilasciati   dall'ufficio   competente   per
l'omologazione dei veicoli con targa civile; 
      d) dichiarazione di conformita' CE del costruttore, nel caso di
autoscala e di autogru; 
      e) copia del certificato  di  proprieta'  o  del  contratto  di
compravendita registrato o di comodato. 
    2. Per l'immatricolazione  dei  veicoli  in  dotazione  al  Corpo
valdostano dei vigili del fuoco e' richiesta,  inoltre,  la  seguente
documentazione: 
      a) certificato di collaudo recante  l'indicazione  del  genere,
della marca e del tipo di veicolo ed  attestante  il  rispetto  della
normativa  vigente  in  materia  di  circolazione   su   strada.   Il
certificato   deve   indicare,   inoltre,   l'esito    della    prova
tecnico-funzionale del mezzo  e  dell'attrezzatura  in  installazione
fissa  eventualmente  presente  che  deve  essere  effettuata,  prima
dell'immatricolazione  dei  veicoli,  da  tecnici   individuati   dal
dirigente competente; 
      b)   copia   del   foglio   matricolare   contenente   i   dati
caratteristici del veicolo. 
    3. Per l'immatricolazione dei  veicoli  gia'  immatricolati  come
veicoli civili, la richiesta deve essere corredata delle copie  della
carta di circolazione e del certificato di proprieta'. 
    4. Nel caso di veicolo speciale non del tutto conforme alle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, il documento di cui  al
comma 1, lettera a), puo' essere  sostituito  da  un  certificato  di
approvazione  redatto  sulla  base  delle  verifiche  e  delle  prove
effettuate da un ente certificatore operante in ambito comunitario. 
    5. Per particolari esigenze di  servizio  e'  ammessa  la  doppia
immatricolazione  dei  veicoli  sia  presso  il   Pubblico   registro
automobilistico (PRA), sia presso il  registro  dei  veicoli  di  cui
all'articolo 22, con la possibilita' dell'uso delle  relative  targhe
di riconoscimento accompagnate dai documenti di immatricolazione. 
    6. I documenti di cui al comma 1, lettere  a),  b)  ed  d),  sono
conservati presso la  struttura  regionale  competente  e  sono  resi
disponibili qualora l'ente proprietario intenda alienare  il  veicolo
al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile. 
    7. Il dirigente  competente  puo'  richiedere  l'acquisizione  di
ulteriori documenti o di documenti  sostitutivi,  in  relazione  alla
specificita' dei veicoli da immatricolare. 
    8. Il  dirigente  competente,  verificata  la  completezza  e  la
regolarita' della documentazione di cui ai commi 1 e 2, rilascia  per
i veicoli a motore e per i veicoli  da  essi  trainati  la  carta  di
circolazione conforme ai modelli approvati  con  deliberazione  della
Giunta regionale, attribuendo la relativa targa.