Art. 21 Immatricolazione 1. L'immatricolazione dei veicoli di servizio e' disposta dal dirigente competente a seguito dell'acquisizione della seguente documentazione: a) dichiarazione di conformita' del veicolo omologato o certificato di conformita' CE del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all'articolo 76, comma 1, del d.lgs. 285/1992; b) certificato d'origine completo dei dati tecnici e attestato di corretta esecuzione dell'allestimento secondo le indicazioni di montaggio della casa costruttrice dell'autotelaio, solo nel caso di autotelaio allestito o trasformato da costruttore diverso dal costruttore dell'autotelaio originale; c) copia dell'atto di omologazione completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche tecniche del veicolo, conforme ai modelli rilasciati dall'ufficio competente per l'omologazione dei veicoli con targa civile; d) dichiarazione di conformita' CE del costruttore, nel caso di autoscala e di autogru; e) copia del certificato di proprieta' o del contratto di compravendita registrato o di comodato. 2. Per l'immatricolazione dei veicoli in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e' richiesta, inoltre, la seguente documentazione: a) certificato di collaudo recante l'indicazione del genere, della marca e del tipo di veicolo ed attestante il rispetto della normativa vigente in materia di circolazione su strada. Il certificato deve indicare, inoltre, l'esito della prova tecnico-funzionale del mezzo e dell'attrezzatura in installazione fissa eventualmente presente che deve essere effettuata, prima dell'immatricolazione dei veicoli, da tecnici individuati dal dirigente competente; b) copia del foglio matricolare contenente i dati caratteristici del veicolo. 3. Per l'immatricolazione dei veicoli gia' immatricolati come veicoli civili, la richiesta deve essere corredata delle copie della carta di circolazione e del certificato di proprieta'. 4. Nel caso di veicolo speciale non del tutto conforme alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, il documento di cui al comma 1, lettera a), puo' essere sostituito da un certificato di approvazione redatto sulla base delle verifiche e delle prove effettuate da un ente certificatore operante in ambito comunitario. 5. Per particolari esigenze di servizio e' ammessa la doppia immatricolazione dei veicoli sia presso il Pubblico registro automobilistico (PRA), sia presso il registro dei veicoli di cui all'articolo 22, con la possibilita' dell'uso delle relative targhe di riconoscimento accompagnate dai documenti di immatricolazione. 6. I documenti di cui al comma 1, lettere a), b) ed d), sono conservati presso la struttura regionale competente e sono resi disponibili qualora l'ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile. 7. Il dirigente competente puo' richiedere l'acquisizione di ulteriori documenti o di documenti sostitutivi, in relazione alla specificita' dei veicoli da immatricolare. 8. Il dirigente competente, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione di cui ai commi 1 e 2, rilascia per i veicoli a motore e per i veicoli da essi trainati la carta di circolazione conforme ai modelli approvati con deliberazione della Giunta regionale, attribuendo la relativa targa.