Art. 22 
 
                        Registro dei veicoli 
 
    1. Ciascuna struttura regionale competente  cura  la  tenuta  del
registro dei veicoli e delle imbarcazioni di propria competenza. 
    2. Il registro dei veicoli riporta, in corrispondenza di ciascuna
targa  di  riconoscimento,  i   dati   contenuti   nella   carta   di
circolazione, la data di immatricolazione e il titolo che attesta  la
disponibilita' del veicolo. 
    3. Ciascuna struttura regionale competente cura inoltre la tenuta
del registro dei veicoli storici di propria competenza  immatricolati
da oltre trent'anni e non piu' in servizio. I  veicoli  iscritti  nel
registro dei veicoli storici non sono soggetti a visita  periodica  e
per la circolazione  su  strada  devono  essere  dotati  di  apposita
autorizzazione rilasciata dal dirigente competente. 
    4. I veicoli e le imbarcazioni di servizio dichiarati  fuori  uso
con provvedimento del dirigente competente possono essere utilizzati,
prima della loro distruzione ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  2,
della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime  dei  beni  della
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta),  per  le   esercitazioni   e   le
simulazioni.