Art. 22 Registro dei veicoli 1. Ciascuna struttura regionale competente cura la tenuta del registro dei veicoli e delle imbarcazioni di propria competenza. 2. Il registro dei veicoli riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione e il titolo che attesta la disponibilita' del veicolo. 3. Ciascuna struttura regionale competente cura inoltre la tenuta del registro dei veicoli storici di propria competenza immatricolati da oltre trent'anni e non piu' in servizio. I veicoli iscritti nel registro dei veicoli storici non sono soggetti a visita periodica e per la circolazione su strada devono essere dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente competente. 4. I veicoli e le imbarcazioni di servizio dichiarati fuori uso con provvedimento del dirigente competente possono essere utilizzati, prima della loro distruzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), per le esercitazioni e le simulazioni.