Art. 23 
 
                        Verifiche periodiche 
 
    1. Il dirigente competente provvede alle verifiche periodiche  di
idoneita' dei veicoli di servizio, con la seguente periodicita': 
      a) ogni anno dalla data  della  prima  immatricolazione  per  i
veicoli di peso totale superiore a  3,5  tonnellate,  per  i  veicoli
destinati al trasporto di persone con numero  di  posti  superiore  a
nove, compreso il conducente, e per i veicoli trasportanti infermi; 
      b) ogni quattro anni dalla data della prima immatricolazione  e
successivamente ogni due anni, per i veicoli di peso  totale  fino  a
3,5 tonnellate. 
    2.  Per  le  verifiche  periodiche  di  idoneita',  il  dirigente
competente puo' avvalersi di personale  tecnico  dell'Amministrazione
regionale, di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni  o
di officine abilitate alle revisioni. Di ogni veicolo verificato deve
essere redatto verbale di idoneita'.