Art. 23 Verifiche periodiche 1. Il dirigente competente provvede alle verifiche periodiche di idoneita' dei veicoli di servizio, con la seguente periodicita': a) ogni anno dalla data della prima immatricolazione per i veicoli di peso totale superiore a 3,5 tonnellate, per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso il conducente, e per i veicoli trasportanti infermi; b) ogni quattro anni dalla data della prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, per i veicoli di peso totale fino a 3,5 tonnellate. 2. Per le verifiche periodiche di idoneita', il dirigente competente puo' avvalersi di personale tecnico dell'Amministrazione regionale, di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni o di officine abilitate alle revisioni. Di ogni veicolo verificato deve essere redatto verbale di idoneita'.