Art. 24 Targhe 1. Le targhe dei veicoli di servizio, ivi comprese le targhe di prova, sono conformi ai modelli approvati con deliberazione della Giunta regionale. 2. A seguito delle necessarie annotazioni sul registro dei veicoli, ciascuna targa puo' essere successivamente attribuita a veicoli diversi. 3. Nel caso di rimorchi a traino di un veicolo inserito nel registro dei veicoli di cui all'articolo 22, non e' richiesta l'apposizione della targa ripetitrice.