Art. 24 
 
                               Targhe 
 
    1. Le targhe dei veicoli di servizio, ivi comprese le  targhe  di
prova, sono conformi ai modelli  approvati  con  deliberazione  della
Giunta regionale. 
    2. A  seguito  delle  necessarie  annotazioni  sul  registro  dei
veicoli, ciascuna targa  puo'  essere  successivamente  attribuita  a
veicoli diversi. 
    3. Nel caso di rimorchi a  traino  di  un  veicolo  inserito  nel
registro dei  veicoli  di  cui  all'articolo  22,  non  e'  richiesta
l'apposizione della targa ripetitrice.