Art. 25 Disposizioni transitorie 1. Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale dei modelli delle patenti di servizio, delle targhe dei veicoli di servizio e dei documenti di cui all'articolo 21, comma 8, restano validi i modelli in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le patenti di servizio gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento dal Corpo forestale e dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile conservano validita' fino alla loro scadenza naturale. 3. Le patenti di servizio ministeriali gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli appartenenti al Corpo valdostano dei vigili del fuoco conservano validita' fino al rilascio delle patenti di servizio in conformita' al presente regolamento. 4. Ai titolari della patente di servizio che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano effettuato la guida relativa ai servizi di emergenza per un periodo non inferiore a sei mesi, attestato dal dirigente competente, non e' richiesto il superamento dei corsi di formazione di cui agli articoli 5, comma 2, 7, comma 5, e 9, comma 5. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco per la guida dei veicoli della stessa tipologia di quelli gia' in uso, da indicare sulla patente di servizio, rilasciata in conformita' al presente regolamento, alla voce restrizioni. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 23 dicembre 2009 ROLLANDIN