Art. 25 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Nelle more dell'approvazione da parte della  Giunta  regionale
dei modelli delle patenti di servizio, delle targhe  dei  veicoli  di
servizio e dei documenti di cui all'articolo  21,  comma  8,  restano
validi i modelli in uso alla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento. 
    2. Le patenti di servizio gia' rilasciate alla data di entrata in
vigore del presente regolamento dal Corpo forestale e dalla struttura
regionale competente  in  materia  di  protezione  civile  conservano
validita' fino alla loro scadenza naturale. 
    3. Le patenti di servizio ministeriali gia' rilasciate alla  data
di entrata in vigore del presente regolamento  agli  appartenenti  al
Corpo valdostano dei vigili del fuoco conservano  validita'  fino  al
rilascio  delle  patenti  di  servizio  in  conformita'  al  presente
regolamento. 
    4. Ai titolari della patente di servizio che alla data di entrata
in vigore  del  presente  regolamento  abbiano  effettuato  la  guida
relativa ai servizi di emergenza per un periodo non inferiore  a  sei
mesi,  attestato  dal  dirigente  competente,  non  e'  richiesto  il
superamento dei corsi di formazione di cui agli articoli 5, comma  2,
7, comma 5, e 9, comma 5. 
    5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  si  applicano  anche  al
personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco per la
guida dei veicoli della stessa tipologia di quelli gia'  in  uso,  da
indicare sulla patente di  servizio,  rilasciata  in  conformita'  al
presente regolamento, alla voce restrizioni. 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta. 
 
      Aosta, 23 dicembre 2009 
 
                              ROLLANDIN