Art. 3 
 
                         Patente di servizio 
 
    1. La patente di servizio per la guida dei veicoli  in  dotazione
al Corpo  valdostano  dei  vigili  del  fuoco,  conforme  al  modello
approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle
seguenti categorie: 
      a) prima categoria: di abilitazione alla guida di  motoveicoli,
macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non  superiore
a 3,5 tonnellate, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un  rimorchio
leggero ovvero un rimorchio che non  ecceda  la  massa  a  vuoto  del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico
per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; 
      b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche
se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5  tonnellate,  e
di  macchine  operatrici  di  massa  complessiva  superiore   a   3,5
tonnellate eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui  guida  e'
richiesta la patente di terza categoria; 
      c) terza categoria: di abilitazione alla guida di autobus e  di
altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero  di
posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore  a  otto,
anche  se  trainanti  un  rimorchio  di  peso  non  superiore  a  1,5
tonnellate; 
      d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di  autoveicoli
compresi nella prima, seconda o terza categoria  quando  trainano  un
rimorchio che non rientra  in  quelli  indicati  per  ciascuna  delle
predette categorie e di  autoarticolati  destinati  al  trasporto  di
persone e di autosnodati, purche' il conducente  sia  abilitato  alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente di  terza
categoria, e di  altri  autoarticolati,  purche'  il  conducente  sia
abilitato alla guida di autoveicoli  per  i  quali  e'  richiesta  la
patente di seconda categoria. 
    2. La patente di servizio relativa alle imbarcazioni in dotazione
al Corpo  valdostano  dei  vigili  del  fuoco,  conforme  al  modello
approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle
seguenti categorie: 
      a) prima categoria: di abilitazione alla guida di  imbarcazioni
e natanti di lunghezza fuori tutto non  superiore  a  10  metri,  con
motori di potenza complessiva non superiore a 60 Kilowatt (81,6  CV),
entro le sei miglia dalla costa e in acque interne; 
      b)  seconda  categoria:   di   abilitazione   alla   guida   di
imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto non  superiore  a  14
metri, con motori entro o fuori bordo di potenza massima  complessiva
non superiore a 900 Kilowatt, con un  massimo  di  450  Kilowatt  per
ciascun asse, entro le dodici miglia dalla costa e in acque interne. 
    3. Previa  intesa  tra  la  Regione  e  gli  organi  dello  Stato
competenti per i servizi antincendi  o  dei  corrispondenti  Corpi  o
servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle  Province  autonome,
la patente di servizio di cui ai commi 1 e 2  abilita,  nel  rispetto
delle predette intese, alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni in
dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti
Corpi o servizi delle Regioni a Statuto  speciale  e  delle  Province
autonome.