Art. 3 Patente di servizio 1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie: a) prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 tonnellate, e di macchine operatrici di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente di terza categoria; c) terza categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 tonnellate; d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli compresi nella prima, seconda o terza categoria quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle predette categorie e di autoarticolati destinati al trasporto di persone e di autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente di terza categoria, e di altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente di seconda categoria. 2. La patente di servizio relativa alle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie: a) prima categoria: di abilitazione alla guida di imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri, con motori di potenza complessiva non superiore a 60 Kilowatt (81,6 CV), entro le sei miglia dalla costa e in acque interne; b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto non superiore a 14 metri, con motori entro o fuori bordo di potenza massima complessiva non superiore a 900 Kilowatt, con un massimo di 450 Kilowatt per ciascun asse, entro le dodici miglia dalla costa e in acque interne. 3. Previa intesa tra la Regione e gli organi dello Stato competenti per i servizi antincendi o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, la patente di servizio di cui ai commi 1 e 2 abilita, nel rispetto delle predette intese, alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.