Art. 4 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) rimorchi leggeri: i rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino 0,75 tonnellate; b) natanti a motore: le unita' aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50; c) imbarcazioni a motore: le unita' aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50; d) mezzi nautici speciali: ogni unita' galleggiante, a motore, dotata di speciali caratteristiche o prestazioni quali, ad esempio, gli anfibi, gli hovercraft e le moto d'acqua; e) mezzi anfibi: i fuoristrada completamente chiusi sul fondo, omologati per la circolazione stradale e dotati di elica, pump-jet o altro propulsore che li renda in grado di muoversi sull'acqua.