Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente capo si intendono per: 
      a) rimorchi leggeri: i rimorchi di massa  complessiva  a  pieno
carico fino 0,75 tonnellate; 
      b) natanti a motore: le unita' aventi lunghezza fuori tutto non
superiore a metri 7,50; 
      c) imbarcazioni a motore:  le  unita'  aventi  lunghezza  fuori
tutto superiore a metri 7,50; 
      d) mezzi nautici speciali: ogni unita' galleggiante, a  motore,
dotata di speciali caratteristiche o prestazioni quali,  ad  esempio,
gli anfibi, gli hovercraft e le moto d'acqua; 
      e) mezzi anfibi: i fuoristrada completamente chiusi sul  fondo,
omologati per la circolazione stradale e dotati di elica, pump-jet  o
altro propulsore che li renda in grado di muoversi sull'acqua.