Art. 5 
 
                 Rilascio della patente di servizio 
 
    1. La patente di servizio puo'  essere  rilasciata  ai  dirigenti
preposti alle strutture dirigenziali del Corpo valdostano dei  vigili
del  fuoco,  al  personale   professionista   appartenente   all'area
operativa-tecnica e al personale volontario operativo e  di  supporto
che abbiano compiuto il diciottesimo  anno  di  eta'  e  che  abbiano
frequentato, con esito  positivo,  il  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 11, comma 1, oppure siano  in  possesso  di  patente  di
guida  ordinaria  o  di  patente  nautica   ordinaria,   secondo   le
corrispondenze di seguito elencate: 
      a) patente di guida ordinaria di  categoria  B,  corrispondente
alla patente di servizio di prima categoria; 
      b)  patente  di  guida  ordinaria  di   categoria   B   ed   E,
corrispondente alla patente di servizio di prima e quarta categoria; 
      c) patente di guida ordinaria di  categoria  C,  corrispondente
alla patente di servizio di prima e seconda categoria; 
      d)  patente  di  guida  ordinaria  di   categoria   C   ed   E,
corrispondente alla patente di servizio di prima,  seconda  e  quarta
categoria; 
      e) patente di guida ordinaria di  categoria  D,  corrispondente
alla patente di servizio di prima, seconda e terza categoria; 
      f)  patente  di  guida  ordinaria  di   categoria   D   ed   E,
corrispondente alla patente di servizio di prima,  seconda,  terza  e
quarta categoria; 
      g) patente nautica ordinaria per il comando e  la  condotta  di
unita' da diporto entro dodici  miglia  dalla  costa,  corrispondente
alla patente nautica di servizio di seconda categoria. 
    2. Per la guida relativa ai servizi di  emergenza,  il  personale
del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in possesso  di  una  delle
patenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),  c)  e  d),  deve
aver superato un apposito corso di formazione  il  cui  programma  e'
approvato con provvedimento del dirigente competente. 
    3. Il superamento del corso di formazione di cui al comma  2  non
e' richiesto per la guida dei veicoli: 
      a) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il personale
in possesso di  patente  di  servizio  di  seconda,  terza  e  quarta
categoria; 
      b) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il personale
in possesso di patente di servizio di terza e quarta categoria; 
      c) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il personale
in possesso di patente di servizio di quarta categoria. 
    4. E' inoltre richiesto, oltre al possesso della patente  nautica
di servizio, il superamento di un apposito corso  di  formazione,  il
cui  programma  e'  approvato   con   provvedimento   del   dirigente
competente, per la conduzione di: 
      a)  mezzi  anfibi,  hovercraft,  moto  d'acqua  e  altri  mezzi
speciali; 
      b) imbarcazioni con caratteristiche tecnico  strutturali  e  di
motorizzazione, in grado di raggiungere velocita' superiori a 40 nodi
in condizioni di pieno carico. 
    5. La patente di servizio di prima categoria puo' essere  inoltre
rilasciata per  esigenze  di  servizio  al  personale  professionista
appartenente all'area amministrativo-contabile del  Corpo  valdostano
dei vigili del fuoco e al personale volontario onorario del  medesimo
Corpo, titolari di patente di guida ordinaria. 
    6. Il personale appartenente al Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e ai Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale  e  delle
Province autonome in possesso di patente  di  servizio  e'  abilitato
alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni  in  dotazione  al  Corpo
valdostano dei vigili del fuoco, con le modalita'  e  le  limitazioni
previste presso gli enti di appartenenza.