Art. 5 Rilascio della patente di servizio 1. La patente di servizio puo' essere rilasciata ai dirigenti preposti alle strutture dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica e al personale volontario operativo e di supporto che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure siano in possesso di patente di guida ordinaria o di patente nautica ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate: a) patente di guida ordinaria di categoria B, corrispondente alla patente di servizio di prima categoria; b) patente di guida ordinaria di categoria B ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima e quarta categoria; c) patente di guida ordinaria di categoria C, corrispondente alla patente di servizio di prima e seconda categoria; d) patente di guida ordinaria di categoria C ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda e quarta categoria; e) patente di guida ordinaria di categoria D, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda e terza categoria; f) patente di guida ordinaria di categoria D ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda, terza e quarta categoria; g) patente nautica ordinaria per il comando e la condotta di unita' da diporto entro dodici miglia dalla costa, corrispondente alla patente nautica di servizio di seconda categoria. 2. Per la guida relativa ai servizi di emergenza, il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in possesso di una delle patenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), deve aver superato un apposito corso di formazione il cui programma e' approvato con provvedimento del dirigente competente. 3. Il superamento del corso di formazione di cui al comma 2 non e' richiesto per la guida dei veicoli: a) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il personale in possesso di patente di servizio di seconda, terza e quarta categoria; b) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il personale in possesso di patente di servizio di terza e quarta categoria; c) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il personale in possesso di patente di servizio di quarta categoria. 4. E' inoltre richiesto, oltre al possesso della patente nautica di servizio, il superamento di un apposito corso di formazione, il cui programma e' approvato con provvedimento del dirigente competente, per la conduzione di: a) mezzi anfibi, hovercraft, moto d'acqua e altri mezzi speciali; b) imbarcazioni con caratteristiche tecnico strutturali e di motorizzazione, in grado di raggiungere velocita' superiori a 40 nodi in condizioni di pieno carico. 5. La patente di servizio di prima categoria puo' essere inoltre rilasciata per esigenze di servizio al personale professionista appartenente all'area amministrativo-contabile del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al personale volontario onorario del medesimo Corpo, titolari di patente di guida ordinaria. 6. Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in possesso di patente di servizio e' abilitato alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, con le modalita' e le limitazioni previste presso gli enti di appartenenza.