Art. 6 
 
                         Patente di servizio 
 
    1. La patente di servizio per la guida dei veicoli  in  dotazione
al Corpo forestale, conforme al modello approvato  con  deliberazione
della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie: 
      a) prima categoria: di abilitazione alla guida  di  motoveicoli
di massa  a  vuoto  non  superiore  a  400  chilogrammi  e  di  massa
complessiva non superiore a 1.300 chilogrammi; 
      b)  seconda  categoria:   di   abilitazione   alla   guida   di
motoveicoli,  esclusi  i  motocicli,  e  di  autoveicoli   di   massa
complessiva non superiore a 3,5 tonnellate il cui numero di  posti  a
sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non  eccede
la massa a vuoto del veicolo  trainante  e  non  comporta  una  massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore  a  3,5
tonnellate; 
      c) terza categoria: di abilitazione alla guida di  autoveicoli,
esclusi  quelli  appartenenti  alla  quarta   categoria,   di   massa
complessiva a pieno carico  superiore  a  3,5  tonnellate,  anche  se
trainanti un rimorchio leggero; 
      d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di
altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero  di
posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore  a  otto,
anche se trainanti un rimorchio leggero; 
      e) quinta categoria: di abilitazione alla guida di  autoveicoli
appartenenti alle categorie seconda, terza e quarta  quando  trainano
un rimorchio che non rientra in quelli  indicati  in  ciascuna  delle
predette categorie, di autoarticolati e di autosnodati  destinati  al
trasporto di persone, purche' il conducente sia abilitato alla  guida
di autoveicoli della quarta categoria.  La  patente  di  servizio  di
quinta categoria rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
abilita alla guida di autoveicoli appartenenti alla seconda categoria
per  la  quale  il  conducente  sia  abilitato,  quando  trainano  un
rimorchio  che  non  rientri  in  quelli  ammessi  per  la   medesima
categoria; 
      f)  sesta  categoria:  di  abilitazione  alla  guida  di  mezzi
speciali quali, in particolare, motoslitte, quad con cingoli e  tutti
i veicoli non compresi nelle categorie di cui alle lettere a), b), c)
d) ed e), limitatamente al veicolo indicato sulla patente medesima.