Art. 6 Patente di servizio 1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo forestale, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie: a) prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto non superiore a 400 chilogrammi e di massa complessiva non superiore a 1.300 chilogrammi; b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli, esclusi i motocicli, e di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non eccede la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporta una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; c) terza categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli, esclusi quelli appartenenti alla quarta categoria, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero; d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero; e) quinta categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli appartenenti alle categorie seconda, terza e quarta quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle predette categorie, di autoarticolati e di autosnodati destinati al trasporto di persone, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli della quarta categoria. La patente di servizio di quinta categoria rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abilita alla guida di autoveicoli appartenenti alla seconda categoria per la quale il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientri in quelli ammessi per la medesima categoria; f) sesta categoria: di abilitazione alla guida di mezzi speciali quali, in particolare, motoslitte, quad con cingoli e tutti i veicoli non compresi nelle categorie di cui alle lettere a), b), c) d) ed e), limitatamente al veicolo indicato sulla patente medesima.