Art. 7 Rilascio della patente di servizio 1. La patente di servizio puo' essere rilasciata al personale del Corpo forestale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e che abbia frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure che sia in possesso di patente di guida ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate: a) patente di guida ordinaria di categoria A, corrispondente alla patente di servizio di prima categoria; b) patente di guida ordinaria di categoria B, corrispondente alla patente di servizio di seconda categoria; c) patente di guida ordinaria di categoria C, corrispondente alla patente di servizio di terza categoria; d) patente di guida ordinaria di categoria D, corrispondente alla patente di servizio di quarta categoria; e) patente di guida ordinaria di categoria E, corrispondente alla patente di servizio di quinta categoria. 2. La patente di servizio di sesta categoria puo' essere rilasciata previa partecipazione, con esito positivo, ad apposito corso di formazione il cui programma e' approvato con provvedimento del Comandante del Corpo forestale. 3. Ai fini del rilascio della patente di servizio, il personale di cui al comma 1 deve inoltre frequentare un corso di formazione sulla guida in fuoristrada e sull'utilizzo degli apparati operativi installati sui veicoli, il cui programma e' approvato con provvedimento del Comandante del Corpo forestale. 4. La patente di servizio puo' inoltre essere rilasciata al seguente personale del Corpo forestale: a) personale in servizio presso il nucleo antincendio boschivo; b) personale in servizio presso l'officina del Corpo forestale, limitatamente per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo medesimo che necessitano di riparazioni o manutenzioni; c) personale che svolge attivita' amministrativo-contabile, limitatamente per la guida dei veicoli indicati sulla patente medesima. 5. Per la guida relativa ai servizi di emergenza, il personale del Corpo forestale di cui ai commi 1 e 4, lettera a), in possesso della patente di servizio, deve aver superato un apposito corso di formazione il cui programma e' approvato con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.