Art. 7 
 
                 Rilascio della patente di servizio 
 
    1. La patente di servizio puo' essere rilasciata al personale del
Corpo forestale di cui all'articolo 5, comma  2,  lettera  a),  della
legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento  e
sul funzionamento del Corpo forestale della  Valle  d'Aosta  e  sulla
disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale
23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali  in  materia
di personale forestale), che abbia compiuto il diciottesimo  anno  di
eta' e che  abbia  frequentato,  con  esito  positivo,  il  corso  di
formazione di cui  all'articolo  11,  comma  1,  oppure  che  sia  in
possesso di patente di guida ordinaria, secondo le corrispondenze  di
seguito elencate: 
      a) patente di guida ordinaria di  categoria  A,  corrispondente
alla patente di servizio di prima categoria; 
      b) patente di guida ordinaria di  categoria  B,  corrispondente
alla patente di servizio di seconda categoria; 
      c) patente di guida ordinaria di  categoria  C,  corrispondente
alla patente di servizio di terza categoria; 
      d) patente di guida ordinaria di  categoria  D,  corrispondente
alla patente di servizio di quarta categoria; 
      e) patente di guida ordinaria di  categoria  E,  corrispondente
alla patente di servizio di quinta categoria. 
    2.  La  patente  di  servizio  di  sesta  categoria  puo'  essere
rilasciata previa partecipazione, con  esito  positivo,  ad  apposito
corso di formazione il cui programma e' approvato  con  provvedimento
del Comandante del Corpo forestale. 
    3. Ai fini del rilascio della patente di servizio,  il  personale
di cui al comma 1 deve inoltre frequentare  un  corso  di  formazione
sulla guida in fuoristrada e sull'utilizzo degli  apparati  operativi
installati  sui  veicoli,  il  cui   programma   e'   approvato   con
provvedimento del Comandante del Corpo forestale. 
    4. La patente di  servizio  puo'  inoltre  essere  rilasciata  al
seguente personale del Corpo forestale: 
      a) personale in servizio presso il nucleo antincendio boschivo; 
      b) personale in servizio presso l'officina del Corpo forestale,
limitatamente per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo medesimo
che necessitano di riparazioni o manutenzioni; 
      c) personale  che  svolge  attivita'  amministrativo-contabile,
limitatamente  per  la  guida  dei  veicoli  indicati  sulla  patente
medesima. 
    5. Per la guida relativa ai servizi di  emergenza,  il  personale
del Corpo forestale di cui ai commi 1 e 4, lettera  a),  in  possesso
della patente di servizio, deve aver superato un  apposito  corso  di
formazione il  cui  programma  e'  approvato  con  provvedimento  del
Comandante del Corpo forestale.