Art. 8 
 
                         Patente di servizio 
 
    1. La patente di servizio per la guida dei veicoli  in  dotazione
alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e
alle associazioni di volontariato di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), conforme al modello  approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie: 
      a) prima categoria: di abilitazione alla guida  di  motoveicoli
di massa  a  vuoto  non  superiore  a  400  chilogrammi  e  di  massa
complessiva non superiore a 1300 chilogrammi; 
      b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli
e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5  tonnellate  e
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del  conducente,  non
e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio  leggero  ovvero
un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante  e
non comporti una massa complessiva a pieno carico per i  due  veicoli
superiore a 3,5 tonnellate; 
      c) terza categoria: di abilitazione alla guida  di  autoveicoli
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche
se trainanti un rimorchio leggero, esclusi gli autoveicoli per la cui
guida e' richiesta la patente di quarta categoria; 
      d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di
altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero  di
posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore ad  otto,
anche se trainanti un rimorchio leggero; 
      e) quinta categoria: di abilitazione alla guida di  autoveicoli
compresi nella seconda, terza e quarta categoria, quando trainano  un
rimorchio che non rientra  in  quelli  indicati  per  ciascuna  delle
predette  categorie,  nonche'  di  autoarticolati  e  di  autosnodati
destinati  al  trasporto  di  persone,  purche'  il  conducente   sia
abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali  e'  richiesta  la
patente di quarta categoria, e di altri  autoarticolati,  purche'  il
conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli  per  i  quali  e'
richiesta la patente di terza categoria; 
      f)  sesta  categoria:  di  abilitazione  alla  guida  di  mezzi
speciali  quali  motoslitte,   motocarrelli,   macchine   operatrici,
macchine agricole, sistemi di sollevamento e tutti quei  veicoli  non
compresi nelle categorie di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e),
limitatamente al veicolo indicato.