Art. 8 Patente di servizio 1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie: a) prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto non superiore a 400 chilogrammi e di massa complessiva non superiore a 1300 chilogrammi; b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; c) terza categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi gli autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente di quarta categoria; d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero; e) quinta categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli compresi nella seconda, terza e quarta categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle predette categorie, nonche' di autoarticolati e di autosnodati destinati al trasporto di persone, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente di quarta categoria, e di altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente di terza categoria; f) sesta categoria: di abilitazione alla guida di mezzi speciali quali motoslitte, motocarrelli, macchine operatrici, macchine agricole, sistemi di sollevamento e tutti quei veicoli non compresi nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), limitatamente al veicolo indicato.