Art. 9 Rilascio della patente di servizio 1. La patente di servizio puo' essere rilasciata ai dirigenti e al personale della struttura regionale competente in materia di protezione civile e agli organi, ai dirigenti e al personale delle strutture regionali che svolgono funzioni o attivita' di protezione civile che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure che siano in possesso di patente di guida ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate: a) patente di guida ordinaria di categoria A, corrispondente alla patente di servizio di prima categoria; b) patente di guida ordinaria di categoria B, corrispondente alla patente di servizio di seconda categoria; c) patente di guida ordinaria di categoria C, corrispondente alla patente di servizio di terza categoria; d) patente di guida ordinaria di categoria D, corrispondente alla patente di servizio di quarta categoria; e) patente di guida ordinaria di categoria E, corrispondente alla patente di servizio di quinta categoria. 2. La patente di servizio puo' essere inoltre rilasciata, nei limiti quantitativi stabiliti con provvedimento del dirigente competente, al personale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e che abbia frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure che sia in possesso di patente di guida ordinaria, secondo le corrispondenze di cui al comma 1. 3. La patente di servizio di sesta categoria puo' essere rilasciata previa partecipazione ad apposito corso di formazione il cui programma e' approvato con provvedimento del dirigente competente. 4. Ai fini del rilascio della patente di servizio, il personale di cui ai commi 1 e 2, gia' in possesso della patente di guida ordinaria, deve in ogni caso superare una prova pratica di guida valutata da un istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 14. 5. La patente di servizio abilita alla guida relativa ai servizi di emergenza solo nel caso in cui il titolare abbia superato un apposito corso di formazione il cui programma e' approvato dal dirigente competente. In tali casi, il veicolo deve essere dotato di dispositivi permanenti o movibili di segnalazione acustica e visiva di colore blu.