Art. 9 
 
                 Rilascio della patente di servizio 
 
    1. La patente di servizio puo' essere rilasciata ai  dirigenti  e
al personale della  struttura  regionale  competente  in  materia  di
protezione civile e agli organi, ai dirigenti e  al  personale  delle
strutture regionali che svolgono funzioni o attivita'  di  protezione
civile che abbiano compiuto  il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  che
abbiano frequentato, con esito positivo, il corso  di  formazione  di
cui all'articolo 11, comma 1, oppure che siano in possesso di patente
di guida ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate: 
      a) patente di guida ordinaria di  categoria  A,  corrispondente
alla patente di servizio di prima categoria; 
      b) patente di guida ordinaria di  categoria  B,  corrispondente
alla patente di servizio di seconda categoria; 
      c) patente di guida ordinaria di  categoria  C,  corrispondente
alla patente di servizio di terza categoria; 
      d) patente di guida ordinaria di  categoria  D,  corrispondente
alla patente di servizio di quarta categoria; 
      e) patente di guida ordinaria di  categoria  E,  corrispondente
alla patente di servizio di quinta categoria. 
    2. La patente di servizio puo'  essere  inoltre  rilasciata,  nei
limiti  quantitativi  stabiliti  con  provvedimento   del   dirigente
competente, al personale delle associazioni di  volontariato  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  che  abbia   compiuto   il
diciottesimo  anno  di  eta'  e  che  abbia  frequentato,  con  esito
positivo, il corso di formazione di cui  all'articolo  11,  comma  1,
oppure che sia in possesso di patente di guida ordinaria, secondo  le
corrispondenze di cui al comma 1. 
    3.  La  patente  di  servizio  di  sesta  categoria  puo'  essere
rilasciata previa partecipazione ad apposito corso di  formazione  il
cui  programma  e'  approvato   con   provvedimento   del   dirigente
competente. 
    4. Ai fini del rilascio della patente di servizio,  il  personale
di cui ai commi 1 e 2,  gia'  in  possesso  della  patente  di  guida
ordinaria, deve in ogni caso superare  una  prova  pratica  di  guida
valutata da un istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 14. 
    5. La patente di servizio abilita alla guida relativa ai  servizi
di emergenza solo nel caso in  cui  il  titolare  abbia  superato  un
apposito corso di  formazione  il  cui  programma  e'  approvato  dal
dirigente competente. In tali casi, il veicolo deve essere dotato  di
dispositivi permanenti o movibili di segnalazione acustica  e  visiva
di colore blu.