Art. 14. Divieto di cumulo 1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dallo Stato, dall'Unione europea, dalla Regione e da altri enti pubblici. 2. Nell'ambito della presente legge, e con riferimento allo stesso esercizio turistico o ricettivo, e' consentito , per interventi diversi da quelli incentivati, presentare successive istanze purche' il contributo relativo all'istanza precedente sia stato gia' concesso.