Art. 14.
                          Divieto di cumulo
    1.  I  contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili,
per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dallo
Stato, dall'Unione europea, dalla Regione e da altri enti pubblici.
    2.  Nell'ambito  della  presente  legge,  e  con riferimento allo
stesso   esercizio   turistico  o  ricettivo,  e'  consentito  ,  per
interventi  diversi  da  quelli  incentivati,  presentare  successive
istanze  purche'  il  contributo  relativo all'istanza precedente sia
stato gia' concesso.