Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione  della  presente  legge  valgono  le
seguenti definizioni: 
      a) edificio rurale di valore testimoniale: un  edificio  rurale
realizzato entro il XIX secolo, che abbia avuto o continui  ad  avere
un  rapporto  diretto  o  comunque  funzionale  con  fondi   agricoli
circostanti  e  che  presenti  una  riconoscibilita'  del  suo  stato
originario  in  quanto  non  sia  stato  irreversibilmente   alterato
nell'impianto        tipologico,        nelle         caratteristiche
architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati; 
      b)  edificio  diruto:  un  edificio   di   cui   parti,   anche
significative e strutturali, siano andate distrutte nel  tempo  senza
che  cio'  inibisca  la  possibilita'  di  documentare   l'originario
inviluppo volumetrico  complessivo  e  la  originaria  configurazione
tipologica, a fini della sua ricostruzione; 
      c) edificio incongruo: un edificio  la  cui  presenza  comporti
rischi  per  la  pubblica  o  privata  incolumita'   o   effetti   di
dequalificazione del contesto nel quale e' inserito per  uno  o  piu'
dei  seguenti  elementi,  riconosciuti  dal   Comune   in   sede   di
approvazione del relativo  progetto  di  intervento  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7: 
        1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico; 
        2) localizzazione; 
        3) funzione; 
        4) tipologia; 
        5) dimensione; 
        6) stato di degrado; 
      d)   edifici   destinati   ad   uso    socio-assistenziale    e
socio-educativo: gli edifici, o loro  porzioni,  in  cui  operano  le
strutture  a  destinazione  sociale  e   sociosanitaria   individuate
nell'articolo  44  della  legge  regionale  24  maggio  2006,  n.  12
(Promozione   del   sistema   integrato   di   servizi   sociali    e
socio-sanitari) e successive modifiche  ed  integrazioni  nonche'  le
strutture ricettive di cui all'articolo  49,  comma  4,  della  legge
regionale 9 aprile 2009, n.  6  (Promozione  delle  politiche  per  i
minori e i giovani) e successive modifiche ed integrazioni; 
      e) centro storico: comprende i nuclei insediati  ricompresi  in
zona classificata di tipo A in base al decreto ministeriale 2  aprile
1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra  spazi  destinati
agli insediamenti  residenziali  e  produttivi  e  spazi  pubblici  o
riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a  parcheggi
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli  esistenti,  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 6 agosto 1967, n. 765), quelli comunque  denominati  come
«centro storico» dai vigenti strumenti urbanistici comunali nonche' i
nuclei  classificati  «Nuclei  isolati   in   regime   normativo   di
conservazione» (NI-CE) e  «Nuclei  isolati  in  regime  normativo  di
mantenimento» (NI-MA) dal vigente Piano territoriale di coordinamento
paesistico (PTCP); 
      f)   volumetria   esistente:   l'ingombro   geometrico    della
costruzione in soprassuolo esistente alla data del  30  giugno  2009,
sulla base della dichiarazione di ultimazione  dei  lavori  ai  sensi
della normativa vigente ovvero che  risultino  comunque  ultimati  ai
sensi della normativa previgente, misurato in metri cubi.