Art. 3 
 
                  Ampliamento di edifici esistenti 
 
    1. Sulle volumetrie esistenti, come definite  all'articolo  2,  a
totale o prevalente destinazione residenziale, mono o  plurifamiliari
e non eccedenti i  1.000  metri  cubi,  sono  ammessi  interventi  di
ampliamento preordinati a migliorare la  funzionalita',  la  qualita'
architettonica, statica e/o energetica dell'edificio interessato, nei
limiti di seguito indicati: 
      a) per edifici di volumetria  esistente  non  superiore  a  200
metri cubi, e' consentito un incremento di 60 metri cubi; 
      b) per edifici di volumetria esistente compresa fra  200  metri
cubi e 500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di  200  metri
cubi, entro il limite del 20 per cento; 
      c) per edifici di volumetria esistente compresa fra  500  metri
cubi e 1.000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri
cubi, entro il limite del 10 per cento. 
    2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono interventi  di
ristrutturazione edilizia e sono realizzabili anche  in  deroga  alla
disciplina dei piani urbanistici, fermo restando  il  rispetto  delle
distanze  da  pareti  finestrate  degli  edifici  ove  si  tratti  di
ampliamenti in  senso  orizzontale,  delle  indicazioni  tipologiche,
formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici
o degli atti di pianificazione territoriale vigenti e  dei  requisiti
minimi di rendimento energetico  degli  edifici  di  cui  alla  legge
regionale 29 maggio 2007, n. 22  (Norme  in  materia  di  energia)  e
successive modifiche ed integrazioni ed  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009,  n.  59  (Regolamento  di  attuazione
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto  2005,  n.  192,  concernente   attuazione   della   direttiva
2002/91/CE  sul  rendimento  energetico  in  edilizia)  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    3. Gli ampliamenti di edifici rurali  di  valore  testimoniale  a
destinazione residenziale sono disciplinati dalle disposizioni di cui
all'articolo 4. 
    4. L'ampliamento, nei termini di cui al comma 1, e' ammesso anche
per edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo. 
    5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano  il  frazionamento
dell'unita'  immobiliare  interessata,  le  unita'  immobiliari   non
possono comunque avere una superficie inferiore a 60 metri quadrati.