Art. 4 
 
   Incentivazioni e premialita' per l'applicazione dell'articolo 3 
 
    1. Le percentuali di ampliamento di cui  all'articolo  3  possono
essere incrementate: 
      a) di un'ulteriore 10  per  cento  qualora  l'intero  organismo
edilizio   esistente,   comprensivo   della   porzione   oggetto   di
ampliamento, venga, oltre  gli  obblighi  di  legge,  strutturalmente
adeguato alle norme antisismiche in vigore a decorrere dal 30  giugno
2009 nonche' dotato di impianti di produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili ovvero rispetti  i  requisiti  di  rendimento  energetico
degli edifici indicati nell'articolo 3; 
      b) di un ulteriore  5  per  cento  per  gli  ampliamenti  degli
edifici rurali di valore testimoniale  a  destinazione  residenziale,
ivi  compresi  quelli  parzialmente  diruti,  come   premialita'   in
relazione all'obbligo, da  assumersi  da  parte  del  proprietario  o
dell'avente  titolo,  di  realizzare   i   relativi   interventi   di
ampliamento  nel  rispetto  della  tipologia,  dei  materiali  locali
tradizionali, quali le lastre di ardesia aventi composizione  chimica
con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20 per cento e delle
tecniche costruttive caratterizzanti l'edificio  esistente,  come  da
attestazione del progettista da prodursi  a  corredo  della  Denuncia
inizio attivita' (DIA); 
      c) di un ulteriore 5 per cento  qualora  per  la  copertura  di
interi edifici  residenziali  diversi  da  quelli  rurali  di  valore
testimoniale  si  utilizzino,   ove   non   in   contrasto   con   le
caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di  ardesia  aventi  le
caratteristiche di cui alla lettera b).