Art. 5 Esclusioni e specificazioni dell'applicazione degli articoli 3 e 4 1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici od unita' immobiliari: a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformita' da esso; b) condonati con tipologia di abuso 1 «Opere realizzate in assenza o difformita' della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ed integrazioni ed alla successiva legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni; c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilita' assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio di frana cosi' individuate dai Piani di bacino; d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalita' turistico-ricreative; e) ricadenti nei centri storici, salva la facolta' dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilita' della legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale; f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni o comunque individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti; g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra. 2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo, nei seguenti ambiti e regimi normativi: a) strutture urbane qualificate (SU); b) conservazione (CE); c) aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di profondita' di 300 metri calcolati in linea d'aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare. 3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera g), si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani, salva la facolta' di ogni ente parco di assumere specifica deliberazione per rendere applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le esclusioni di cui ai commi 1 e 2. 4. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui all'articolo 3 non trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale.