Art. 5 
 
 Esclusioni e specificazioni dell'applicazione degli articoli 3 e 4 
 
    1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si applicano
nei confronti degli edifici od unita' immobiliari: 
      a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo  edilizio
od in difformita' da esso; 
      b) condonati con tipologia di  abuso  1  «Opere  realizzate  in
assenza o difformita' della licenza  edilizia  o  concessione  e  non
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici» di cui alla tabella  allegata  alla  legge  28  febbraio
1985,  n.  47  (Norme  in   materia   di   controllo   dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
edilizie) e successive modifiche ed integrazioni ed  alla  successiva
legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Conversione   in   legge,   con
modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n.  269,  recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento  dei  conti  pubblici)  e  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
      c) ricadenti in aree  soggette  a  regime  di  inedificabilita'
assoluta  in  forza  di  normative  o  di  atti   di   pianificazione
territoriale ivi comprese le aree inondabili e  a  rischio  di  frana
cosi' individuate dai Piani di bacino; 
      d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalita'
turistico-ricreative; 
      e) ricadenti nei centri storici, salva la facolta'  dei  Comuni
di  individuare  porzioni  dei   medesimi   o   specifici   casi   di
applicabilita' della legge con deliberazione  soggetta  ad  esclusiva
approvazione del Consiglio comunale; 
      f) vincolati come beni culturali ai sensi della  Parte  Seconda
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
Culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002,  n.  137)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  o
comunque  individuati  come  edifici  di   pregio   dagli   strumenti
urbanistici generali vigenti; 
      g) ricadenti nel territorio del Parco  nazionale  delle  Cinque
Terre, del Parco regionale di Portofino, del Parco naturale regionale
di Portovenere e del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra. 
    2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4
non si applicano nei confronti degli edifici ricadenti,  in  base  al
vigente PTCP, assetto  insediativo,  nei  seguenti  ambiti  e  regimi
normativi: 
      a) strutture urbane qualificate (SU); 
      b) conservazione (CE); 
      c)  aree  non  insediate  (ANI)  assoggettate  al   regime   di
mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di  profondita'  di  300
metri calcolati in linea d'aria dalla battigia anche  per  i  terreni
elevati sul mare. 
    3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi  da
quelli di cui al comma 1, lettera g), si  applica  la  disciplina  di
ampliamento stabilita nei relativi Piani, salva la facolta'  di  ogni
ente  parco  di  assumere   specifica   deliberazione   per   rendere
applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme  restando  le
esclusioni di cui ai commi 1 e 2. 
    4. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  possono
individuare parti del proprio territorio nelle quali le  disposizioni
di cui all'articolo 3 non trovano applicazione per ragioni di  ordine
urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale.