Art. 6 Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale 1. A fini di diminuzione dell'esposizione al rischio idraulico o idrogeologico, di miglioramento della qualita' architettonica e della efficienza energetica del patrimonio edilizio, gli edifici residenziali esistenti alla data del 30 giugno 2009, riconosciuti incongrui, possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente per realizzare edifici di migliore qualita' architettonica e conformi alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009 nonche' alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla l.r. 22/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r. 59/2009. 2. La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su diverso sedime, e puo' essere assentita in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell'incremento volumetrico, di cui al comma 1, se interrati. 3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive o non sia ritenuta opportuna per migliorare la qualita' paesistica ed urbanistica del sito, il Comune, su proposta dei soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dalla presente disposizione, puo' approvare, mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale - da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del Comitato tecnico urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni - il progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purche' compatibile con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino. Il progetto deve altresi' comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto meno, l'approvazione della disciplina urbanistica delle stesse.