Art. 6 
 
 Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale 
 
    1. A fini di diminuzione dell'esposizione al rischio idraulico  o
idrogeologico, di miglioramento della qualita' architettonica e della
efficienza  energetica   del   patrimonio   edilizio,   gli   edifici
residenziali esistenti alla data del  30  giugno  2009,  riconosciuti
incongrui, possono essere demoliti e ricostruiti con incremento  fino
al 35 per cento  del  volume  esistente  per  realizzare  edifici  di
migliore qualita' architettonica e conformi alle  norme  antisismiche
in vigore dal 30 giugno 2009 nonche' alla  normativa  in  materia  di
rendimento energetico degli  edifici  di  cui  alla  l.r.  22/2007  e
successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r. 59/2009. 
    2. La ricostruzione deve  avvenire  in  sito,  anche  su  diverso
sedime,  e  puo'  essere  assentita   in   deroga   alle   previsioni
urbanistico-edilizie  dello  strumento  urbanistico  comunale,  fatto
salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e  della
dotazione dei parcheggi pertinenziali  in  misura  pari  ad  1  metro
quadrato  ogni  10  metri  cubi  di  incremento,  da  non  computarsi
nell'incremento volumetrico, di cui al comma 1, se interrati. 
    3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile  per  cause
oggettive o non sia ritenuta opportuna  per  migliorare  la  qualita'
paesistica ed urbanistica  del  sito,  il  Comune,  su  proposta  dei
soggetti che  intendano  realizzare  gli  interventi  previsti  dalla
presente disposizione,  puo'  approvare,  mediante  la  procedura  di
Conferenza di servizi  atta  a  comportare  modifica  allo  strumento
urbanistico comunale - da qualificarsi di esclusivo interesse  locale
ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo  1983,  n.  9
(Composizione,  competenze  e  funzionamento  del  Comitato   tecnico
urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni - il progetto  di
ricostruzione su  altre  aree  idonee,  purche'  compatibile  con  le
indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino. Il progetto  deve
altresi'  comprendere  la  sistemazione  delle  aree  liberate  dalla
demolizione  o,  quanto   meno,   l'approvazione   della   disciplina
urbanistica delle stesse.