Art. 7 
 
Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici a  destinazione
                   diversa da quella residenziale 
 
    1. Al fine  di  conseguire  la  riqualificazione  urbanistica  ed
ambientale i Comuni possono approvare interventi di demolizione e  di
ricostruzione  di  cui  all'articolo  6  aventi  ad  oggetto  edifici
incongrui a destinazione diversa da quella residenziale  mediante  la
procedura di Conferenza di servizi atta a  comportare  modifica  allo
strumento  urbanistico  comunale  -  da  qualificarsi  di   esclusivo
interesse locale ai sensi dell'articolo 2 della  l.r.  9/1983  -  nel
contesto della quale sono determinate le funzioni  insediabili  e  le
condizioni per il rilascio dei relativi  titoli  abilitativi  edilizi
purche' compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e  dei  Piani
di bacino.