Art. 7 Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici a destinazione diversa da quella residenziale 1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica ed ambientale i Comuni possono approvare interventi di demolizione e di ricostruzione di cui all'articolo 6 aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione diversa da quella residenziale mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale - da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 9/1983 - nel contesto della quale sono determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi purche' compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino.