Art. 8 
 
                           Titoli edilizi 
 
    1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono assoggettati a
DIA obbligatoria di cui alla legge regionale 6  giugno  2008,  n.  16
(Disciplina  dell'attivita'  edilizia)  e  successive  modifiche   ed
integrazioni e non sono cumulabili  con  gli  ampliamenti  consentiti
dagli strumenti urbanistici comunali. La  DIA  per  la  realizzazione
degli interventi di ampliamento sopra indicati puo' essere presentata
decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 4. 
    2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli  articoli  6  e  7,
nonche' gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera  b),  relativi  a  edifici  rurali  di  valore   testimoniale
parzialmente diruti, sono assentiti mediante rilascio di permesso  di
costruire. 
    3. Resta ferma l'osservanza delle  disposizioni  stabilite  nella
vigente legislazione in materia paesistico-ambientale  nonche'  nelle
diverse normative di settore che prescrivano l'obbligo di munirsi  di
autorizzazioni, nulla osta e di altri atti preventivi al rilascio  di
titoli abilitativi edilizi e in  particolare  delle  disposizioni  in
materia  igienico-sanitaria,  di  stabilita'  e  di  sicurezza  degli
edifici. 
    4. La presentazione della DIA, o  la  richiesta  di  permesso  di
costruire,  deve  avvenire  entro  il  termine  perentorio   di   cui
all'articolo 1, comma 2.