Art. 9 Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modifiche ed integrazioni 1. L'articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Articolo 67(Superficie agibile e superficie accessoria). - 1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unita' immobiliari o interni ad esse. 2. Non sono da ricomprendere nella SA: a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attivita' turistico-ricettive; b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonche' le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilita', quali cantine e ripostigli, purche' ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di piu' di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia diversa da quella condominiale; d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l'agibilita' aventi altezza all'intradosso del colmo non superiore a metri 2,10; e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all'articolo 19, quelle interrate o al piano terreno, di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione commerciale nelle quantita' prescritte dalla vigente normativa in materia; f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico. 3. Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non ricomprendere nella SA sempreche' contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della SA per edifici aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di SA eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalita' di cui al comma 1: a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato; b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all'intradosso del colmo superiore a metri 2,10, ma privi dei requisiti richiesti per l'agibilita'; c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilita' non riconducibili nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c); d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attivita' turistico-ricettive realizzate ai sensi dell'articolo 19. 4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualita' degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell'indice edificatorio: a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali nonche' i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica; b) l'incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unita' immobiliari finalizzato all'isolamento acustico. 5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria puo' essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualita' architettonica e di efficienza energetica degli edifici.». 2. Al comma 1, dell'articolo 88, della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 3 novembre 2009 BURLANDO