Art. 9 
 
Modifiche alla legge regionale  6  giugno  2008,  n.  16  (Disciplina
   dell'attivita' edilizia) e successive modifiche ed integrazioni 
 
    1. L'articolo 67 della l.r. 16/2008  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Articolo 67(Superficie agibile e superficie accessoria). - 1. Si
definisce superficie agibile (SA) la superficie di  solaio,  misurata
al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei  muri  divisori
fra unita' immobiliari o interni ad esse. 
    2. Non sono da ricomprendere nella SA: 
      a) le coperture piane, le scale, gli atri, i  pianerottoli,  le
rampe, i sottorampa ed i passaggi  di  uso  comune  negli  edifici  a
destinazione residenziale o ad essa  assimilabile,  ad  uffici  e  ad
attivita' turistico-ricettive; 
      b) i locali tecnici per impianti tecnologici  quali  ascensori,
montacarichi,  impianti  termici,  di   climatizzazione,   elettrici,
idrici,  e  simili,  nonche'  le  intercapedini  non   eccedenti   le
dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; 
      c) i locali privi dei  requisiti  richiesti  per  l'agibilita',
quali cantine e ripostigli, purche' ricompresi entro il sedime  della
costruzione e non comportanti la realizzazione di piu' di un piano in
sottosuolo o  nel  piano  terra  limitatamente  agli  edifici  aventi
destinazione residenziale e tipologia diversa da quella condominiale; 
      d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti
per  l'agibilita'  aventi  altezza  all'intradosso  del   colmo   non
superiore a metri 2,10; 
      e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un  solo
lato fuori terra di cui all'articolo 19, quelle interrate o al  piano
terreno, di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  della  l.  122/1989  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,   nonche'   le   autorimesse
interrate,  fuori  terra  o  su  coperture  piane  negli  edifici   a
destinazione commerciale nelle  quantita'  prescritte  dalla  vigente
normativa in materia; 
      f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico. 
    3.  Costituiscono  superficie  accessoria   (S   Acc.)   da   non
ricomprendere nella SA sempreche' contenuta entro il  limite  massimo
del 30 per cento della SA per edifici aventi SA non superiore  a  160
metri quadrati ed entro il limite massimo del 20  per  cento  per  la
parte di SA eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da  misurarsi
con le stesse modalita' di cui al comma 1: 
      a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le  logge,
se ad uso privato; 
      b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all'intradosso
del colmo superiore a metri 2,10, ma privi  dei  requisiti  richiesti
per l'agibilita'; 
      c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilita'  non
riconducibili nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c); 
      d)  le  autorimesse  private  fuori  terra  negli   edifici   a
destinazione residenziale o ad essa  assimilabile,  ad  uffici  e  ad
attivita' turistico-ricettive realizzate ai sensi dell'articolo 19. 
    4. Con riferimento agli strumenti urbanistici  comunali  vigenti,
al  fine  di  agevolare  l'attuazione  delle  norme   sul   risparmio
energetico e per migliorare  la  qualita'  degli  edifici,  non  sono
considerati   nel   computo   per   la   determinazione   dell'indice
edificatorio: 
      a) le strutture perimetrali  portanti  e  non,  che  comportino
spessori  complessivi,  sia  per   gli   elementi   strutturali   che
sovrastrutturali, superiori  a  30  centimetri,  per  la  sola  parte
eccedente  i  centimetri  30  e  fino  ad  un  massimo  di  ulteriori
centimetri  25  per  gli  elementi  verticali  nonche'  i  solai  con
struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i  30
centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per  gli  elementi  di
copertura e di 15 centimetri per  quelli  orizzontali  intermedi,  in
quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli
di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica; 
      b) l'incremento di spessore  fino  a  15  centimetri  dei  muri
divisori fra unita' immobiliari finalizzato all'isolamento acustico. 
    5. Negli interventi di  ristrutturazione  urbanistica  aventi  ad
oggetto ambiti  urbani  da  attuarsi  mediante  Progetto  urbanistico
operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti  ad
essi  equivalenti,  il  limite  di  cui  al  comma  3  relativo  alla
superficie accessoria puo' essere elevato fino al 30  per  cento  per
motivate  esigenze  di  qualita'  architettonica  e   di   efficienza
energetica degli edifici.». 
    2. Al comma 1, dell'articolo 88, della l.r. 16/2008 e  successive
modifiche ed integrazioni le parole: «diciotto mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 3 novembre 2009 
 
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