Art. 10 Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni 1. L'art. 88 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 88 (Contributi per impianti stradali eroganti metano o GPL). - 1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale, l'autosufficienza energetica degli impianti mediante utilizzo di fonti rinnovabili e l'accrescimento delle loro condizioni di sicurezza rispetto ai rischi di criminalita', la Regione concede contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nei limiti del regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria per l'aggiunta di metano o GPL in impianti gia' installati ed eroganti i prodotti di cui all'art. 80, comma 1. 2. Possono presentare domanda di contributo regionale i soggetti pubblici e privati anche associati tra loro. 3. L'entita' del contributo concedibile per ogni operatore, sia per metano sia per GPL, e' pari al 70 per cento dell'investimento ammissibile. L'importo dell'investimento da considerare e' al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione della disponibilita' dell'area. 4. La Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A., concede i contributi nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio, avuto riguardo alla data di presentazione delle istanze di contributo e subordinatamente all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'effettuazione dei lavori. 5. Con provvedimento della giunta regionale vengono stabiliti: a) l'entita' del contributo; b) le spese ammissibili; c) le modalita', i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi; d) i criteri di priorita', nonche' la priorita' delle aree o province che risultano carenti degli impianti eroganti metano o GPL. 6. I rapporti tra FI.L.S.E. S.p.A. e Regione sono disciplinati con apposita convenzione. 7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalita'.».