Art. 10 
 
Modifiche all'art. 88 della legge regionale n.  1/2007  e  successive
                      modifiche ed integrazioni 
 
    1. L'art.  88  della  legge  regionale  n.  1/2007  e  successive
modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 88 (Contributi per  impianti  stradali  eroganti  metano  o
GPL). -  1.  Al  fine  di  assicurare  una  maggiore  diffusione  dei
carburanti a basso impatto ambientale,  l'autosufficienza  energetica
degli   impianti   mediante   utilizzo   di   fonti   rinnovabili   e
l'accrescimento delle loro condizioni di sicurezza rispetto ai rischi
di criminalita', la Regione  concede  contributi,  nei  limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio e nei limiti del regime  de  minimis
ai sensi della vigente normativa comunitaria per l'aggiunta di metano
o GPL in impianti gia' installati  ed  eroganti  i  prodotti  di  cui
all'art. 80, comma 1. 
    2. Possono presentare domanda di contributo regionale i  soggetti
pubblici e privati anche associati tra loro. 
    3. L'entita' del contributo concedibile per ogni  operatore,  sia
per metano sia per GPL, e' pari al  70  per  cento  dell'investimento
ammissibile. L'importo dell'investimento da considerare e'  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto. Sono in ogni caso escluse le  spese
per l'acquisizione della disponibilita' dell'area. 
    4. La Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A., concede i contributi nei
limiti delle disponibilita' annuali di bilancio, avuto riguardo  alla
data di presentazione delle istanze di contributo e  subordinatamente
all'avvenuto    rilascio    dell'autorizzazione    necessaria     per
l'effettuazione dei lavori. 
    5. Con provvedimento della giunta regionale vengono stabiliti: 
      a) l'entita' del contributo; 
      b) le spese ammissibili; 
      c) le modalita', i termini per la presentazione delle domande e
per l'erogazione dei contributi; 
      d) i criteri di priorita', nonche' la priorita'  delle  aree  o
province che risultano carenti degli impianti eroganti metano o GPL. 
    6. I rapporti tra FI.L.S.E. S.p.A. e  Regione  sono  disciplinati
con apposita convenzione. 
    7. I contributi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con altri  contributi  previsti  da  normative  statali  e  regionali
concessi per le stesse finalita'.».