Art. 18 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge  si
provvede con gli stanziamenti  iscritti  nell'area  15  -  Commercio,
fiere, mercati, dello stato di previsione del bilancio regionale 2009
alla unita' previsionale di base 15.202 «Interventi per  lo  sviluppo
del commercio». 
    2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede  con  legge
di bilancio. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 10 novembre 2009 
 
                              BURLANDO