Art. 18 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'area 15 - Commercio, fiere, mercati, dello stato di previsione del bilancio regionale 2009 alla unita' previsionale di base 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 10 novembre 2009 BURLANDO