Art. 2 Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni 1. Alla lettera a), comma 1, dell'art. 77 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola «ambiente» sono inserite le seguenti: «, nonche' al fine di favorire l'incremento del risparmio energetico, la diffusione di carburanti ecocompatibili e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale». 2. Le lettere b), c), d), e) del comma 1 sono abrogate. 3. La lettera h) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: «h) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;». 4. La lettera i) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: «i) individuazione dei criteri e delle modalita' per lo sviluppo dei servizi all'auto e all'automobilista quali, a titolo esemplificativo, officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione e delle attivita' integrative commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, stampa quotidiana e periodica e di altre eventuali attivita' negli impianti;». 5. La lettera j) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: «j) individuazione di eventuali deroghe per l'erogazione di particolari forme di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, l'energia elettrica.». 6. Alla lettera a) del comma 2, dopo la parola «ambiente» sono inserite le seguenti: «, e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale».