Art. 2 
 
Modifiche all'art. 77 della legge regionale n.  1/2007  e  successive
                      modifiche ed integrazioni 
 
    1. Alla lettera a), comma 1, dell'art. 77 della  legge  regionale
n. 1/2007 e successive modifiche  ed  integrazioni,  dopo  la  parola
«ambiente» sono inserite le seguenti: «, nonche' al fine di  favorire
l'incremento del risparmio energetico, la  diffusione  di  carburanti
ecocompatibili e  garantire  servizi  polifunzionali  al  consumatore
finale». 
    2. Le lettere b), c), d), e) del comma 1 sono abrogate. 
    3. La lettera h) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: 
      «h) definizione degli indirizzi per gli  orari  di  apertura  e
chiusura degli impianti;». 
    4. La lettera i) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: 
      «i)  individuazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per  lo
sviluppo dei servizi all'auto e  all'automobilista  quali,  a  titolo
esemplificativo, officina meccanica, elettrauto, gommista,  lavaggio,
servizi di lubrificazione e delle attivita' integrative  commerciali,
artigianali,  di  somministrazione   alimenti   e   bevande,   stampa
quotidiana  e  periodica  e  di  altre  eventuali   attivita'   negli
impianti;». 
    5. La lettera j) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: 
      «j) individuazione di eventuali  deroghe  per  l'erogazione  di
particolari forme di alimentazione quali, a  titolo  esemplificativo,
l'energia elettrica.». 
    6. Alla lettera a) del comma 2, dopo la  parola  «ambiente»  sono
inserite le  seguenti:  «,  e  garantire  servizi  polifunzionali  al
consumatore finale».