Art. 3 
 
Modifiche all'art. 78 della legge regionale n.  1/2007  e  successive
                      modifiche ed integrazioni 
 
    1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 78 della legge regionale
n.  1/2007  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la   parola:
«gasolio» e' sostituita dalla seguente: «gasoli». 
    2. Al numero  2)  della  lettera  b)  del  comma  1,  la  parola:
«gasolio» e' sostituita dalla seguente: «gasoli». 
    3. Il numero 5 della lettera b) del comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «5) ogni altra forma  di  alimentazione  delle  auto  quali,  a
titolo  esemplificativo,  energia  elettrica,  idrogeno  o   relative
miscele conformi alle  disposizioni  emanate  dagli  enti  competenti
secondo la vigente normativa;». 
    4. Il comma 2 e' abrogato. 
    5. Al comma 3, dopo la parola: «autotrazione», sono  inserite  le
seguenti: «nonche' ogni altra forma di alimentazione quali, a  titolo
esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele,».