Art. 3 Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 78 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la parola: «gasolio» e' sostituita dalla seguente: «gasoli». 2. Al numero 2) della lettera b) del comma 1, la parola: «gasolio» e' sostituita dalla seguente: «gasoli». 3. Il numero 5 della lettera b) del comma 1 e' sostituito dal seguente: «5) ogni altra forma di alimentazione delle auto quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele conformi alle disposizioni emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa;». 4. Il comma 2 e' abrogato. 5. Al comma 3, dopo la parola: «autotrazione», sono inserite le seguenti: «nonche' ogni altra forma di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele,».