Art. 4 
 
Modifiche all'art. 79 della legge regionale n.  1/2007  e  successive
                      modifiche ed integrazioni 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 1/2007 e
successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Per  l'installazione  e  l'esercizio  di  nuovi  impianti
devono  essere  rispettate  unicamente  le   normative   in   materia
urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale,  sanitaria,
antincendio e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici. 
    1-ter. Ai fini del calcolo delle superfici si deve  tenere  conto
anche degli spazi destinati alla sosta. 
    1-quater. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere
realizzati in tutto il territorio comunale ad  eccezione  dei  centri
storici di cui all'art. 14, comma 1, lettera e), nel  rispetto  della
presente legge e degli strumenti urbanistici. 
    1-quinquies. Nei centri storici di  cui  all'art.  14,  comma  1,
lettera   e),   possono   essere   installati    impianti    eroganti
esclusivamente energia elettrica nel rispetto di quanto stabilito  ai
commi 1-bis e 1-ter.». 
    2. Il comma 2 e' abrogato.