Art. 4 Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo il comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti devono essere rispettate unicamente le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici. 1-ter. Ai fini del calcolo delle superfici si deve tenere conto anche degli spazi destinati alla sosta. 1-quater. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici di cui all'art. 14, comma 1, lettera e), nel rispetto della presente legge e degli strumenti urbanistici. 1-quinquies. Nei centri storici di cui all'art. 14, comma 1, lettera e), possono essere installati impianti eroganti esclusivamente energia elettrica nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter.». 2. Il comma 2 e' abrogato.