Art. 5 Modifiche all'art. 80 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni 1. Il comma 1 dell'art. 80 della legge regionale n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e di integrare l'offerta, tutti i nuovi impianti devono essere dotati dei prodotti benzine, gasoli e di almeno un prodotto a scelta tra metano e gpl, idrogeno o relative miscele, nonche' del servizio self-service pre-pagamento e dell'impianto fotovoltaico di potenza installata non inferiore a 12 kw/h e devono rispettare i criteri e parametri definiti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3.». 2. Al comma 2, le parole: «I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attivita' commerciali accessorie su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 15, comma 1, lettera a).» sono soppresse. 3. Al comma 2, la parola: «licenze» e' sostituita dalla seguente: «autorizzazioni». 4. Al comma 2, le parole: «La Regione potra' stabilire, con successivi provvedimenti amministrativi, altri requisiti ed eventuali ulteriori attivita' integrative.» sono soppresse. 5. Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 3», sono aggiunte le seguenti: «possono essere installati». 6. Al comma 3, le parole: «, possono derogare dal rispetto di alcuni requisiti di cui ai commi 1 e 2.» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1, a condizione che venga garantita l'erogazione di benzine e gasoli.».