Art. 5 
 
Modifiche all'art. 80 della legge regionale n.  1/2007  e  successive
                      modifiche ed integrazioni 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 80 della  legge  regionale  n.  1/2007  e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei  carburanti
a basso impatto ambientale e di integrare l'offerta,  tutti  i  nuovi
impianti devono essere dotati  dei  prodotti  benzine,  gasoli  e  di
almeno un prodotto a scelta tra metano e  gpl,  idrogeno  o  relative
miscele,  nonche'   del   servizio   self-service   pre-pagamento   e
dell'impianto fotovoltaico di potenza installata non inferiore  a  12
kw/h e  devono  rispettare  i  criteri  e  parametri  definiti  dalla
programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3.». 
    2.  Al  comma  2,  le  parole:  «I  nuovi  impianti   dotati   di
apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso
dei requisiti di cui al comma  1  ed  essere  dotati,  oltre  che  di
autonomi servizi all'auto ed  all'automobilista,  anche  di  autonome
attivita' commerciali accessorie su superfici non superiori a  quelle
definite dall'art. 15, comma 1, lettera a).» sono soppresse. 
    3. Al comma 2, la parola: «licenze» e' sostituita dalla seguente:
«autorizzazioni». 
    4. Al comma 2, le  parole:  «La  Regione  potra'  stabilire,  con
successivi provvedimenti amministrativi, altri requisiti ed eventuali
ulteriori attivita' integrative.» sono soppresse. 
    5. Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 3», sono aggiunte le
seguenti: «possono essere installati». 
    6. Al comma 3, le parole: «, possono  derogare  dal  rispetto  di
alcuni requisiti di cui ai  commi  1  e  2.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche in  deroga  ai  requisiti  di  cui  al  comma  1,  a
condizione che venga garantita l'erogazione di benzine e gasoli.».