(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009) IL PRESIDENTE Visto il "Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impegnare in attivita' di ricerca", emanato con proprio decreto 8 ottobre 2004, n. 0325/Pres., in attuazione dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003 n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione); Vista la legge regionale bio novembre 2005, n. 27, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), che abroga la legge regionale 11/2003, e l'art. 4, comma 1, che dispone che ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della stessa legge continuano ad applicarsi la legge regionale 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione, e comma 2, che dispone che i regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della legge regionale n. 11/2003 continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della legge regionale lo novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico); Considerato che l'art. 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 26/2005 dispone la concessione alle imprese di contributi per la stipula con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o apprendistato per percorsi di alta formazione; Considerato che il «Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche» per gli anni 2006-2008, previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, ha previsto che i criteri di priorita' relativi al regolamento di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 26/2005 saranno definiti nella prossima programmazione «in quanto, stante l'attuale vigenza della normativa preesistente, l'adozione dello stesso viene rinviata»; Considerato altresi', che la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009), all'art. 8, comma 49, ha apportato modifiche alla legge regionale n. 26/2005, per cui il Programma dell'innovazione sopra citato e' approvato per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale, e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del Programma successivo; Preso atto che trova pertanto ancora oggi applicazione il «Regolamento per la concessione degli incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attivita' di ricerca», emanato con proprio decreto n. 0325/Pres./2004; Considerato che il regolamento regionale in questione prevede l'erogazione di aiuti «de minimi» e che l'applicazione di tale categoria di aiuti e' attualmente disciplinata dai seguenti regolamenti comunitari: Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006; Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 nel settore della pesca; Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 nel settore della produzione dei prodotti agricoli; Considerato che la classe di laurea «22/S - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza», inserita nell'allegato C del sopra citato regolamento regionale emanato con proprio decreto n. 0325/ Pres./2004, e' erroneamente inserita in tale allegato, in quanto non si riferisce alle classi di laurea ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), punto 2), ma rientra tra le lauree diverse, ai sensi dello stesso art. 5, comma 2, lettera a), punto 4); Considerato altresi' che il citato regolamento regionale emanato con proprio decreto n. 0325/ Pres./2oo4 non prevede disposizioni per il riparto delle risorse tra le Province, che prowedono alla concessione dei contributi; Ritenuto conseguentemente necessario introdurre alcune modifiche al regolamento per la concessione degli incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attivita' di ricerca, emanato con proprio decreto n. 0325/Pres./2004, allo scopo di tener conto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti de minimis e di correggere la classificazione della classe di laurea «22/S - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza»; Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 28 agosto 2009 e 16 settembre 2009 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2009, n. 2302 con la quale e' stato approvato il «Regolamento di modifica al ''Regolamento per la concessione di incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attivita' di ricerca'', emanato con decreto del Presidente della Regione n. 8 ottobre 2004, n. 325»; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento di modifica al ''Regolamento per la concessione di incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attivita' di ricerca'', emanato con decreto del Presidente della Regione n. 8 ottobre 2004, n. 325», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO