(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2010) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-13427 del 1° marzo 2010; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e al decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152). 2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche, dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nonche' la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.