Art. 10 Controlli e relazioni periodiche 1. L'autorita' competente sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo, nonche' delle conoscenze a sua disposizione riguardo lo stato delle acque, le condizioni pedoclimatiche e idrologiche del territorio, organizza ed effettua sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli in campo per verificare la conformita' delle modalita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide agli obblighi di cui al presente regolamento. 2. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso alle strutture e ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica e oggetto della comunicazione. 3. L'autorita' competente, sulla base dei risultati dei suddetti controlli nonche' delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 3, puo' impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione delle dosi di applicazione di cui all'art. 5. 4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza alle norme di cui al presente regolamento o delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 3, l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente; c) al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.