Art. 10 
 
                  Controlli e relazioni periodiche 
 
    1. L'autorita' competente sulla base delle comunicazioni ricevute
e delle altre informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento
del controllo, nonche' delle conoscenze a sua  disposizione  riguardo
lo stato delle acque, le condizioni pedoclimatiche e idrologiche  del
territorio,  organizza  ed  effettua  sia  controlli  cartolari   con
incrocio  di  dati,  sia  controlli  in  campo  per   verificare   la
conformita' delle modalita' di utilizzazione agronomica  delle  acque
di vegetazione e delle sanse umide agli obblighi di cui  al  presente
regolamento. 
    2. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di
spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di  stoccaggio
sono tenuti a  fornire  le  informazioni  richieste  e  a  consentire
l'accesso alle strutture e  ai  siti  interessati  dall'utilizzazione
agronomica e oggetto della comunicazione. 
    3. L'autorita' competente, sulla base dei risultati dei  suddetti
controlli nonche' delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.  3,
puo' impartire con motivato  provvedimento  specifiche  prescrizioni,
ivi inclusa la riduzione delle dosi di applicazione di  cui  all'art.
5. 
    4. Ferma restando l'applicazione delle  sanzioni  previste  dalla
normativa vigente, in caso di  inosservanza  alle  norme  di  cui  al
presente regolamento o delle  prescrizioni  impartite  ai  sensi  del
comma  3,  l'autorita'  competente  procede,  secondo   la   gravita'
dell'infrazione: 
      a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
      b)  alla  diffida   e   contestuale   ordine   di   sospensione
dell'utilizzazione  agronomica  per  un  tempo  determinato,  ove  si
manifestino situazioni di pericolo  per  la  salute  pubblica  o  per
l'ambiente; 
      c) al divieto di esercizio  dell'utilizzazione  agronomica  nel
caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate  violazioni  che
determinino situazioni di pericolo  per  la  salute  pubblica  e  per
l'ambiente.