Art. 11 Norme transitorie 1. Le aziende esistenti presentano, secondo le modalita' definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all'art. 3 entro il 30 settembre 2010 in conformita' ai contenuti dell'Allegato D. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le aziende esistenti presentano la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide con le modalita' e nel rispetto dei termini indicati all'art. 3. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 1° marzo 2010. BRESSO