Art. 11 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Le aziende esistenti presentano, secondo le modalita' definite
con  provvedimento  del  responsabile   della   struttura   regionale
competente, la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico  delle
acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all'art. 3  entro  il
30 settembre 2010 in conformita' ai contenuti dell'Allegato D. 
    2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  le  aziende  esistenti
presentano la comunicazione riguardante l'utilizzo  agronomico  delle
acque di vegetazione e delle sanse  umide  con  le  modalita'  e  nel
rispetto dei termini indicati all'art. 3. 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
      Torino, 1° marzo 2010. 
 
                               BRESSO