Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione; b) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno successivo; c) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interramento; d) autorita' competente: la provincia competente per territorio ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera e) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998); e) aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: le aziende in esercizio e i contenitori di stoccaggio esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) destinatario: il soggetto che riceve le acque di vegetazione o le sanse umide sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica; g) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive; h) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su uno o piu' siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 6, comma 1, lettera u); i) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque, dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo; l) sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento; m) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento; n) stoccaggio: il deposito temporaneo delle sanse umide e delle acque di vegetazione di cui al presente regolamento; o) utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide: la gestione di acque di vegetazione e di sanse umide, residuate dalla lavorazione delle olive, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nelle medesime contenute.