Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) acque di vegetazione: le acque residuate  dalla  lavorazione
meccanica delle olive che non  hanno  subito  alcun  trattamento  ne'
ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque  per  la  diluizione
delle paste ovvero per la lavatura della parte interna degli impianti
della linea di lavorazione; 
      b) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre
e il 31 agosto dell'anno successivo; 
      c) applicazione al terreno: l'apporto di materiale  al  terreno
mediante  spandimento,  mescolamento  con  gli  strati  superficiali,
iniezione o interramento; 
      d) autorita' competente: la provincia competente per territorio
ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera e) della legge  regionale  26
aprile  2000,  n.  44  (di  attuazione  del  decreto  legislativo  n.
112/1998); 
      e) aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: le aziende in
esercizio e i  contenitori  di  stoccaggio  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento; 
      f) destinatario: il soggetto che riceve le acque di vegetazione
o le  sanse  umide  sui  terreni  che  detiene  a  titolo  d'uso  per
l'utilizzazione agronomica; 
      g) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni  effettuate
durante  il  procedimento  di  estrazione  dell'olio  a  partire  dal
lavaggio delle olive; 
      h) primo spandimento: la prima  utilizzazione  delle  acque  di
vegetazione e delle sanse umide a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del presente regolamento, su uno o piu' siti  di  spandimento,
ovvero  il  primo  riutilizzo  dopo  l'eventuale  periodo  di  riposo
temporaneo di cui all'art. 6, comma 1, lettera u); 
      i) sanse umide: le sanse provenienti  dalla  lavorazione  delle
olive e costituite dalle acque, dalla parte fibrosa di frutto  e  dai
frammenti di nocciolo; 
      l) sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti
di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche
ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento; 
      m)  spandimento  successivo:  l'utilizzazione   di   acque   di
vegetazione e di sanse umide  su  uno  o  piu'  siti  di  spandimento
nell'anno successivo ad un precedente spandimento; 
      n) stoccaggio: il deposito temporaneo delle sanse umide e delle
acque di vegetazione di cui al presente regolamento; 
      o) utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e  delle
sanse umide: la gestione di acque di vegetazione e  di  sanse  umide,
residuate dalla lavorazione delle olive, dalla loro  produzione  fino
all'applicazione al terreno finalizzata all'utilizzo  delle  sostanze
nutritive ed ammendanti nelle medesime contenute.