Art. 3 
 
                            Comunicazione 
 
    1. Il legale rappresentante del frantoio che  produce  e  intende
avviare allo spandimento sul terreno le acque  di  vegetazione  o  le
sanse umide presenta annualmente alla  provincia  competente,  almeno
trenta giorni prima dello spandimento, apposita comunicazione secondo
le  modalita'  definite  con  provvedimento  del  responsabile  della
struttura regionale competente. 
    2. La comunicazione per il  primo  spandimento  contiene  i  dati
indicati nell'Allegato A e la relazione tecnica di  cui  all'Allegato
B. 
    3. La comunicazione  per  gli  spandimenti  successivi  al  primo
contiene: 
      a) i dati di cui all'Allegato A, Parti I e III e, nel  caso  in
cui siano intervenute variazioni, i dati di cui alla Parte IV; 
      b) i  dati  di  cui  all'Allegato  B  nel  caso  in  cui  siano
inter-venute variazioni. 
    4. I frantoi aventi capacita' effettiva di lavorazione uguale  od
inferiore a 2 tonnellate di olive nelle  otto  ore,  riportano  nella
prima comunicazione almeno le informazioni di cui all'Allegato A,  ad
eccezione delle dichiarazioni previste alla lettera a),  numero  4  e
alla lettera b), numero 4 della Parte I.  La  comunicazione  per  gli
spandimenti successivi al primo contiene i dati di cui  al  comma  3,
lettera a). 
    5. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio  e  applicazione  al
terreno siano suddivise fra piu' soggetti, questi sono  singolarmente
tenuti  alla  presentazione  di  una  comunicazione   relativa   alle
specifiche attivita' svolte.