Art. 3 Comunicazione 1. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione o le sanse umide presenta annualmente alla provincia competente, almeno trenta giorni prima dello spandimento, apposita comunicazione secondo le modalita' definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. 2. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'Allegato A e la relazione tecnica di cui all'Allegato B. 3. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene: a) i dati di cui all'Allegato A, Parti I e III e, nel caso in cui siano intervenute variazioni, i dati di cui alla Parte IV; b) i dati di cui all'Allegato B nel caso in cui siano inter-venute variazioni. 4. I frantoi aventi capacita' effettiva di lavorazione uguale od inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore, riportano nella prima comunicazione almeno le informazioni di cui all'Allegato A, ad eccezione delle dichiarazioni previste alla lettera a), numero 4 e alla lettera b), numero 4 della Parte I. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene i dati di cui al comma 3, lettera a). 5. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra piu' soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attivita' svolte.