Art. 4 
 
                      Modalita' di spandimento 
 
    1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e  delle
sanse umide disciplinata dal presente regolamento e'  finalizzata  al
recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in  esse
contenute, nell'ottica di una gestione sostenibile del  territorio  e
deve essere svolta nel rispetto di criteri generali che tengano conto
delle    caratteristiche    pedogeomorfologiche,    idrologiche    ed
agroambientali del sito, delle norme igienico-sanitarie, delle  norme
di tutela ambientale e dei vincoli urbanistici. 
    2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse  umide
e'  realizzato  assicurando  un'idonea  distribuzione  e   prevedendo
l'immediata incorporazione delle sostanze nei terreni in modo tale da
non  mettere  in  pericolo  l'approvvigionamento  idrico  e   nuocere
all'ecosistema;  e'  comunque  ammesso  l'utilizzo  sulle   superfici
inerbite. In particolare, lo spandimento  si  intende  realizzato  in
modo tecnicamente corretto solo nel caso  di  distribuzione  uniforme
del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni  in  modo  da
evitare fenomeni di ruscellamento. 
    3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse  umide
deve essere concluso entro il 15 maggio di ogni anno.