Art. 4 Modalita' di spandimento 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dal presente regolamento e' finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute, nell'ottica di una gestione sostenibile del territorio e deve essere svolta nel rispetto di criteri generali che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito, delle norme igienico-sanitarie, delle norme di tutela ambientale e dei vincoli urbanistici. 2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' realizzato assicurando un'idonea distribuzione e prevedendo l'immediata incorporazione delle sostanze nei terreni in modo tale da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere all'ecosistema; e' comunque ammesso l'utilizzo sulle superfici inerbite. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento. 3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 15 maggio di ogni anno.